Art. 8 cpv. 3 Cost, 3 e 5 LPar – docenti di scuola elementare AG;
Nell’ambito della riclassificazione generale del personale cantonale, il Canton Argovia aveva fatto effettuare un’analisi analitica di tutte le funzioni secondo il sistema ABAKABA sviluppato da Katz e Baitsch. La trasposizione di questa analisi nelle classi salariali è avvenuta in un secondo passo, tramite il cosiddetto modello dei tre vettori, che si basa su tre vettori: stipendio effettivo (“Ist-Lohn”), stipendio secondo ABAKABA e stipendio “di mercato”. (consid. 4.1).
Il Tribunale cantonale aveva giudicato che contrariamente a quanto accertato per le docenti di scuola dell’infanzia, la funzione di docente di scuola elementare, nonostante la quota femminile sia nel Canton Argovia sia a livello federale fosse significativamente superiore al 70%, alla luce della sua connotazione storica non può essere considerata una professione femminile. Secondo il Tribunale cantonale, la questione della connotazione di una professione va giudicata sul lungo termine e non può essere rimessa in questione unicamente in seguito ad un cambiamento transitorio della quota di un sesso per rapporto all’altro. Di conseguenza, ha giudicato che la funzione di docente di scuola elementare è da considerarsi neutra, per cui una discriminazione (indiretta) basata sul sesso non entra in considerazione (consid. 4.2.2).
La ricorrente fa invece valere che alla luce della quota femminile dell’86.8% (nel Canton Argovia; a livello svizzzero: 82.1%), la classificazione della funzione di docente di scuola elementare, in rapporto a altre funzioni paragonabili nell’amministrazione cantonale, è discriminatoria in base al sesso. L’analisi salariale secondo il metodo ABAKABA viene riconosciuta come non discriminatoria, ma non la trasposizione mediante il cosiddetto modello dei tre vettori (nel caso concreto, la differenza tra salario ABAKABA e salario riconosciuto è particolarmente elevata). (consid. 5.1).
Ricapitolazione della giurisprudenza sugli art. 8 cpv. 1 e 8 cpv. 3 LPar (consid. 6.1.1 e 6.1.2).
L’identificazione di una funzione svantaggiata in base al sesso è pertanto una condizione per verificare se entra in considerazione una discriminazione indiretta basata sul sesso e delimita il campo di applicazione dell’art. 8 cpv. 3 terza frase Cost. e 3 LPar rispetto al principio generale della parità di trattamento di cui all’art. 8 cpv. 1 Cost (consid. 6.1.3).
Una discriminazione indiretta basata sul sesso è data se una norma formalmente neutra ha per conseguenza di svantaggiare maggiormente o in modo preponderante gli appartenenti ad un sesso rispetto all’altro. La valutazione avviene innanzitutto sulla base di elementi quantitativi, statistici. La quota parte di un sesso nel gruppo degli svantaggiati deve essere sostanzialmente superiore rispetto all’altro sesso. Secondo giurisprudenza del Tribunale federale, di regola una funzione è tipicamente femminile se la quota parte delle donne è chiaramente superiore al 70% (cfr. 125 II 385). Quando in particolare nell’ambito di una procedura di discriminazione basata sul sesso una funzione fa da riferimento, può essere presa in considerazione anche la dimensione rispettivamente la sua caratterizzazione storica (cfr. p.es. DTF 125 II 530). Nel corso del tempo tuttavia l’identificazione può cambiare (cfr. DTF 2A.205/2004) (consid. 6.2).
Secondo la giurisprudenza CEDU, si è in presenza di una discriminazione indiretta se le donne rispetto agli uomini sono toccate in modo significativo, notevole o percentualmente molto superiore. Nei casi finora decisi in cui è noto il rapporto tra sessi, esso era dell’ordine di 10:1 o più (consid. 6.3).
Il principio della parità salariale vale solo per il rispettivo datore di lavoro rispettivamente il sistema che da lui dipende. Soltanto nei casi in cui i dati specifici sono poco significativi si può fare riferimento alla situazione generale a livello svizzero (cfr. DTF 124 II 436). Infine, trattandosi di pagamenti di salario, vengono prese in considerazione inannzitutto le persone che svolgono effettivamente la funzione (cfr. DTF 124 II 436 consid. 6b) (consid. 6.4).
Il momento che fa sato è quello in cui è stata effettuata la valutazione su cui si basa la decisione impugnata (consid. 6.5).
Ricapitolazione delle sentenze in cui la professione di docente di scuola elementare era stata considerata neutra dal punto di vista del sesso (consid. 7.1). Ricapitolazione della dottrina, in modo particolare più recente che ne mette in discussione la neutralità (consid. 7.2).
Le statistiche più recenti, con particolare riferimento al Canton Argovia, mostrano come la quota parte di donne nella scuola elementare è salita fino a raggiungere l’attuale l’87.2%, ciò a differenza degli altri ordini scolastici, in cui la quota parte di donne è rimasta considerevolmente al di sotto del 70%. (consid. 8.1, con dettagli).
Discussione degli argomenti del Canton Argovia secondo cui la professione non è da considerarsi tipicamente femminile, perché in evoluzione (consid. 8.2.3).
La questione della discriminazione va valutata sulla base delle cifre attuali. La femminilizzazione della professione non è un fenomeno solo transitorio, ma in corso da almeno 20 anni. Di conseguenza, un’eventuale disparità salariale andrebbe qualificata come discriminatoria in base al sesso. (Anche se ovvio, il TF si sente in obbligo di precisare che ciò non vuol dire che gli uomini sarebbero medo idonei a svolgere la professione.) (consid. 9.2).
Accoglimento del ricorso e rinvio all’autorità inferiore perché esamini l’esistenza o meno di una discriminazione ai sensi dell’art. 3 LPar.
Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch – sentenza integrale; sentenza pubblicata – DTF 141 II 411)