DTF 2A.205/2004, 206/2004, 207/2004 dell’8.4.2005 (ricorso di diritto pubblico)

Art. 8 cpv. 3 Cost, art. 3 e 5 LPar; art. 6 LPar – applicabilità della LPar (identificazione della professione secondo un sesso);  criteri per valutare se un’attività è o meno tipicamente femminile – assistenti di radiologia (medicina nucleare)

La LPar si applica soltanto nel caso di differenze di salario a svantaggio di un lavoro identificato secondo un sesso. Nel caso di differenze tra due lavori tipicamente femminili o tipicamente maschili, non vi è discriminazione basata sul sesso e si applicano unicamente i limiti di cui all’art. 8 cpv. 1 CF.

Criteri per valutare se una determinata attività è identificata secondo un sesso: elemento quantitativo, statistico; dimensione storica. Di regola, una funzione è tipicamente femminile se è svolto nella misura di oltre il 70% da donne.

La percentuale va valutata innanzitutto presso un datore di lavoro concreto. La situazione presso altri datori di lavoro (altri Cantoni) può servire come elemento di appoggio.

Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

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