DTF 4C.91/2005 del 23.5.2005 (ricorso per riforma)

64 OG; art. 6 LPar; art. 12 LPar – accertamento dei fatti; gratuità della procedura, spese causate in modo temerario – collaboratrice di un organismo internazionale

La ricorrente chiede di completare il suo certificato di lavoro e fa valere una discriminazione nell’assegnazione dei compiti, nella promozione, nella remunerazione e nel licenziamento, oltreché molestie, sessuali e non.

Questioni non esaminate, perché discriminazione non resa verosimile.

Accertamento dei fatti – tema ricorrente:
–          completamento dei fatti: si può far valere solo nel caso in cui la sentenza cantonale è priva di quegli accertamenti necessari all’applicazione del diritto federale (cfr. DTF 4C.138/2005 del 25.10.05);
–          svista manifesta: solo se l’autorità cantonale ha omesso di prendere in considerazione una determinata prova, versata agli atti, o se l’ha letta male. Il fatto di apprezzare le prove in un modo piuttosto che in un altro non costituisce svista manifesta.

Per rendere verosimile una discriminazione salariale basata sul sesso non è sufficiente una differenza di stipendio, in generale, tra uomini e donne alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.

Sostenere un fatto per il quale non si riesce a fornire il minimo indizio oggettivo è temerario e in mala fede. Le affermazioni a sostegno delle proprie pretese, che non trovano il benché minimo riscontro probatorio, lasciano presumere che sono state formulate in mala fede. Si giustifica pertanto mettere a carico dell’attrice una parte delle spese causate (art. 12 LPar – consid. 3.3)

Importanza di documentare e argomentare attentamente, sin dall’inizio, tutti i fatti a sostegno delle proprie pretese e di motivare accuratamente il ricorso al TF. Rischio di dover assumere le spese connesse all’audizione di testi se costituiscono l’unica prova – fallita – a sostegno delle proprie tesi.

Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

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