Art. 4 cpv. 2 Cost.; LPar; art. 3 e 6 LPar – insegnanti di scuola dell’infanzia, Soletta – uguaglianza di retribuzione
La professione di insegnante di scuola dell’infanzia è tipicamente femminile, quella di insegnante di scuola elementare neutra dal profilo del sesso (oltre 40% di uomini). Un trattamento diverso delle due professioni può quindi costituire una discriminazione basata sul sesso (consid. 6).
Il principio del salario uguale per un lavoro di pari valore non restringe necessariamente il margine di apprezzamento dell’autorità, né impone un determinato metodo per la valutazione delle funzioni, né stabilisce il metro di valutazione. Vieta per contro la scelta di criteri di valutazione rispettivamente di paragone discriminatori rispetto al sesso.
Soltanto nel caso delle le docenti di scuola dell’infanzia si è preso in considerazione l’onere di lavoro, pretendendo che esso giustificava l’inserimento in una classe di salario inferiore. La discriminazione è pertanto presunta ai sensi dell’art. 6 LPar (consid. 7).
La prova del contrario è data, allorquando l’onere di lavoro risulta effettivamente minore (consid. 8 e 9).
Il diritto ad una rimunerazione non discriminatoria può essere fatto valere anche a posteriori, entro i termini di prescrizione (consid. 10).
Rinvio dell’incarto all’autorità inferiore per stabilire l’ammontare della retribuzione da corrispondere (consid. 11).
Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)