Art. 4 cpv. 2 Cost.; LPar – insegnanti di scuola dell’infanzia, Soletta – uguaglianza di retribuzione; autonomia comunale
Se è invocata unicamente la lesione dell’autonomia comunale, ma non la violazione della legge sulla parità dei sessi, solo il ricorso di diritto pubblico è ricevibile (consid. 1).
I comuni solettesi non dispongono di autonomia nel determinare gli aumenti di anzianità da corrispondere alle insegnanti di scuola dell’infanzia (consid. 2).
Spese processuali a carico del Comune, ritenuto che non è in discussione l’applicazione della LPar (consid. 3).
Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)