Art. 4 cpv. 2 terza proposizione Cost.; legge sulla parità dei sessi; uguaglianza di retribuzione; assistente sociale solettese – assistente sociale fa valere discriminazione perché inserita nella classe 15 mentre che due colleghi sono inseriti nelle classi 16 risp. 18; Cantone fa valere che si tratta di colleghi con funzioni dirigenti; l’assistente sociale fa inoltre valere discriminazione rispetto a gli impiegati tecnici I inseriti in classe 18-22
Il fatto di collocare in una classe di salario superiore uomini che esercitano una funzione dirigente non crea una discriminazione fondata sul sesso nei confronti di una donna che non svolge una tale funzione, almeno sintanto che in altri ambiti dell’amministrazione le differenze tra funzioni con e senza funzione dirigente sono paragonabili (consid. 4).
Non è esclusa discriminazione nell’assegnazione delle classi 14-16 agli assistenti sociali. Una funzione è tipicamente femminile se esercitata da un numero sostanzialmente superiore di donne rispetto a uomini. Inoltre, si può tenere conto della dimensione storica. Professioni con una percentuale di donne di 3/5 non sono necessariamente tipicamente femminili. In casu atti insufficienti per una valutazione, quindi rinvio all’autorità cantonale (consid. 5 e 6).
Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)