DTF 124 II 409 dell’8.6.1998 (ricorso di diritto amministrativo)

Art. 4 cpv. 2 terza proposizione Cost.; legge sulla parità dei sessi; uguaglianza di retribuzione; – maestre di attività tessili zurighesi chiedono inserimento nella stessa classe di salario dei docenti di scuola primaria

Nei rapporti di lavoro disciplinati dal diritto pubblico, le decisioni di ultima istanza cantonale fondate sulla legge sulla parità dei sessi sono impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale in quanto la LPar è direttamente applicabile anche ai rapporti di lavoro di diritto pubblico; il Cantone è legittimato ad agire quale datore di lavoro poiché toccato alla pari di un privato – obiettivo della LPar è anche quello di garantire una giurisprudenza unitaria sia per i rapporti di diritto pubblico che per quelli di diritto privato (consid. 1).
Il TF può chiedere delle osservazioni all’Ufficio federale per l’uguaglianza ai sensi dell’art. 95 in relazione con l’art. 113 OG; libero apprezzamento di tali osservazioni (consid. 2).
Si è in presenza di una discriminazione indiretta laddove una disparità di trattamento si basa esplicitamente sull’appartenenza ad un sesso oppure su un criterio che può essere adempiuto soltanto da un sesso e non si lascia giustificare in modo oggettivo. Una giustificazione oggettiva per una disparità diretta può consistere nel fatto che differenze biologiche o funzionali basate sul sesso escludono in modo assoluto la parità di trattamento. Vi è discriminazione indiretta se una disposizione formalmente neutra ha per conseguenza di svantaggiare, senza giustificazione oggettiva, gli appartenenti di un sesso per rispetto all’altro sesso (Consid. 7).
Una differenza di retribuzione tra una professione tipicamente femminile (docenti di lavoro tessile) e una professione riconosciuta come neutra (docente di scuola primaria) dal punto di vista del sesso può implicare una discriminazione (consid. 8)
Equivalenza tra differenti attività: differenze di retribuzione documentate statisticamente possono costituire un indizio per una discriminazione salariale. Ma prima di esaminare se vi è una disparità oggettivamente giustificata occorre esaminare – quale questione di fatto – se le due attività sono di pari valore. Solo successivamente va esaminato se vi è una disparità che va giustificata. L’amministrazione è fondamentalmente libera di scegliere e valutare i criteri alla base del sistema retributivo, non è cioè legata ad un determinato metodo. Non può tuttavia basarsi su criteri che discriminano un sesso rispetto all’altro senza che ciò sia giustificato oggettivamente dall’attività esercitata. Sono basati sul sesso i criteri di valutazione che possono essere adempiuti più facilmente o statisticamente più spesso dagli appartenenti ad un sesso rispetto all’altro (es.: altezza, forza fisica; ev. anzianità di servizio) (consid. 9).
Analisi delle funzioni (“Vereinfachte Funktionsanalyse”), localizzazione dei rischi di discriminazione: nella scelta dei criteri, nella valutazione dei criteri (assegnazione dei punti), nella valutazione delle singole funzioni (assegnazione dei punti ad una determinata funzione) (consid. 10).

Nell’ambito della determinazione concreta, in franchi, della differenza di stipendio da versare alle docenti, è stata emanata la sentenza 2A.48/2002 del 14.8.2002 (v. sotto).

Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

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