Art. 85 lett. a OG; 4 cpv. 2 Cost – quote, Soletta – iniziativa popolare con cui si chiede che entrambi i sessi siano rappresentati in proporzione alla loro quota nella popolazione (iniziativa 2001), e ciò nel legislativo e nell’esecutivo cantonale nonché nelle autorità giudiziarie (quote fisse) – dichiarata nulla
L’art. 4 cpv. 2 prima frase Cost vieta differenze giuridiche in base al sesso ed è direttamente applicabile (uguaglianza formale davanti alla legge); la seconda frase contiene un mandato al legislatore di creare uguaglianza effettiva nella realtà sociale (uguaglianza nel senso di pari opportunità materiale).
L’iniziativa privilegia le donne nell’ottica dell’obiettivo (Egalisierungsgebot), ma viola il divieto di discriminazione. Il conflitto tra le due regole di diritto (la prima e la seconda frase dell’art. 4 cpv. 2 Cost) va risolto ponderando da un lato l’interesse alla creazione delle condizioni per una parità di fatto e dall’altro lato la parità di trattamento tra i sessi.
Va quindi esaminato se il trattamento differenziato di uomini e donne nel caso concreto è idoneo e necessario per adempiere il mandato di creare la parità di fatto; la misura proposta è poi da mettere in relazione con lo scopo della parità di fatto (rapporto mezzo-scopo risp. obiettivo-conseguenze per terzi). L’art. 4 cpv. 2 seconda frase ammette misure positive a favore di un sesso. Il divieto di discriminazione non è quindi assoluto.
Idem secondo il patto ONU II, art. 25 lit. c (accesso alla funzione pubblica) e CEDAW art. 2 lit. a in fine e b, art. 4 Abs. 1 e art. 7 lit. a e b (consid. 3c).
Secondo l’art. 3 LPar, non costituiscono una discriminazione adeguati provvedimenti per la realizzazione dell’uguaglianza effettiva. Lasciato aperto se la norma permette o meno l’introduzione di quote in ambito pubblico perché in ogni caso permette solo misure adeguate (proporzionali). (consid. 4d)
Distinzione tra quote fisse (una certa percentuali di posti è riservata a un sesso, indipendentemente dalle qualifiche dei/delle candidate) e quote flessibili (fintanto che non è raggiunta la quota, a parità di qualifica viene data la preferenza al sesso sottorappresentato). Quote fisse comportano immediatamente una discriminazione dell’altro sesso. (consid. 4)
L’autorità cantonale aveva rilevato che l’obiettivo delle quote è l’aumento del numero di donne fino a raggiungere un equilibrio tra i sessi. Una volta raggiunto l’obiettivo perdono la loro giustificazione e non possono pertanto che avere carattere transitorio. Si tratta fondamentalmente di uno strumento idoneo per eliminare la sottorappresentanza femminile. Tuttavia, l’obiettivo dell’uguaglianza della posizione sociale (Ergebnisgleichheit) va oltre le pari opportunità garantite dall’articolo costituzionale (l’art. 4 cpv. 2 Cost, ora 8 cpv. 3). (consid. 5a)
Il TF conferma che il concetto di cui all’art. 4 cpv. 3 seconda frase sono le pari opportunità, non la parità nei risultati. Si tratta cioè di creare la condizioni di diritto e di fatto affinché ognuno possa cercare la propria posizione sociale senza l’influsso di ostacoli relativi al sesso – pari opportunità di partenza (senza ostacoli dovuti al sesso). Quote che prescrivono una rappresentanza paritaria vanno oltre. Il TF condivide la sentenza CEDU Kalanke, secondo cui persino delle quote riferite alle prestazioni non sono ammissibili se a determinate condizioni danno automaticamente la precedenza alle donne. Cita e condivide pure i dubbi di certa dottrina sull’idoneità di quote per realizzare la parità di fatto tra i sessi, perché il problema della sottorappresentanza femminile in posizioni superiori e di quadro non è tanto un problema giuridico quanto riconducibile a cause sociali e di società.
Non si può pertanto dire che le quote così come proposte sarebbero un mezzo idoneo per realizzare la parità effettiva tra uomini e donne. (consid. 5b)
Dal 1989 al 1993, le donna hanno triplicato la propria rappresentanza all’interno del parlamento, raggiungendo il 34.7 %. Hanno le stesse chance di far uso dei propri diritti come gli uomini. L’introduzione di quote non è pertanto necessaria. (consid. 6)
Infine, anche se fosse idonea/necessaria, la misura è comunque manifestamente sproporzionata: le posizioni in parlamento, governo e magistratura richiedono per il loro funzionamento persone qualificate. Il sesso indipendentemente dalla qualifica, non può costituire il criterio determinante. Il discorso potrebbe eventualmente cambiare rispetto a organismi la cui composizione non si basa essenzialmente su qualifiche specifiche (es. tribunali composti da giudici non professionisti, organi di vigilanza, commissione scolastiche ecc.). L’iniziativa in questione avrebbe per conseguenza di impedire agli uomini magari per anni l’accesso alla funzione di consigliere di stato o giudice del tribunale superiore. Si tratta pertanto di una limitazione sproporzionata del divieto di discriminazione (consid. 7).
Obiettivo di una politica orientata alle pari opportunità non è quello di rendere centrale il criterio del sesso, bensì il contrario. Inoltre, nel caso delle elezioni porterebbe a situazioni insostenibili perché occorrerebbe dichiarare eletta/o una candidata o un candidato benché un o una concorrente dell’altro sesso avesse ottenuto più voti. L’iniziativa viole pertanto il diritto generale e uguale di eleggere e di essere eletto, garantito dalla Costituzione (consid. 8)
Consid. 9: riassunto degli argomenti (limitazione sproporzionata del divieto di discriminazione, obiettivo della parità effettiva (di risultato) che va molto oltre alle pari opportunità garantite dalla costituzione, violazione del diritto generale e uguale di votare e di essere eletto perché il sesso costituisce un criterio non ammesso. L’iniziativa viola il diritto costituzionale in modo manifesto e non lascia spazio per un’interpretazione conforme, per cui il Gran Consiglio l’ha correttamente dichiarata nulla.
Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)