DTF 8C_119/2015 del 07.12.2015 (ricorso di diritto pubblico)

Art. 3 e 6 LPar – doposcuola ZH – riduzione vacanze

Nell’ambito della nuova classificazione della città di Zurigo, le retribuzioni delle responsabili dei doposcuola della città sono state adeguate (aumento dello stipendio di ca. il 10%).

Successivamente, il Municipio ha ridotto loro le vacanze, adeguandole a quanto in vigore secondo le regole generali valide per i gli impiegati della città. Su ricorso da parte del sindacato VPOD, il tribunale amministrativo cantonale ha annullato questo nuovo regolamento, stabilendo che il diritto alle vacanze doveva rimanere invariato.

La città ricorre al Tribunale federale, che le dà ragione:

  • se l’alleviamento dell’onere della prova giusta l’art. 6 LPar valga anche nell’ambito del controllo astratto delle norme può rimanere indeciso;
  • infatti, non si vede in che modo un adeguamento delle vacanze per le responsabili dei doposcuola a quanto vige per il resto del personale sarebbe discriminatorio;
  • la riclassificazione delle funzioni è avvenuta senza tenere conto del numero di giorni di vacanza, la discriminazione salariale è stata corretta mediante aumento dello stipendio;
  • un numero maggiore di vacanze non si lascia neppure giustificare con particolari esigenze di esercizio.

Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

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