Retribuzione dei docenti di scuola dell’infanzia zurighesi; art. 4 cpv. 2 terza proposizione Cost., art. 3 legge sulla parità dei sessi
Discriminazione salariale – comparazione tra la professione femminile di docente di scuola dell’infanzia e quella, considerata come neutra, di docente di scuola elementare (professione storicamente neutra, anche se oggi al limite con professione tipicamente femminile poiché la quota parte delle donne a livello svizzero supera il 70 %) (consid. 2).
Docenti scuola dell’infanzia guadagnano il 75 % dei docenti di scuola primaria, differenza che la città giustifica con una differenza qualitativa e quantitativa (carico di lavoro) (consid. 3).
Questione di fatto: durata di lavoro; questione di diritto: ammissibilità del criterio durata del lavoro (le ricorrenti fanno valere che il carico di lavoro è preso in considerazione soltanto per le professioni tipicamente femminili). Il criterio della durata del lavoro è ammissibile, ma sarebbe inammissibile non considerarlo in altre professioni. In casu differenza del 13 % (consid. 4)
Una disparità di trattamento tra due professioni femminili non costituisce discriminazione basata sul sesso. In casu differenze (5 %) giustificate per il criterio “formazione ed esperienza” e “carico psichico” (consid. 5).
Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)