Uguaglianza di retribuzione (art. 4 cpv. 2 terza frase vCost. risp. art. 8 cpv. 3 Cost. come pure art. 3 cpv. 1 LPar): questione della parità di trattamento di maestre in cure infermieristiche psichiatriche con maestri di scuole professionali titolari di una maestria
La LPar non regola la questione dell’indennità per ripetibili. L’art. 13 cpv. 5 LPar non esclude di principio il riconoscimento di ripetibili. Anche nella procedura cantonale l’equità impone la rinuncia al riconoscimento di ripetibili al Cantone, in applicazione analogica dell’art. 159 cpv. 2 OG (valore di causa basso, gratuità della procedura per valori di causa fino a fr. 20’000.– secondo l’art. 343 cpv. 3 CO, controparte il Cantone che non abbisogna di patrocinio da parte di un avvocato) (consid. 3c).
In particolare per quanto concerne la parità di salario, la LPar non va oltre a quanto già previsto dall’art. 4 cpv. 2 frase 3 vCost. (ora 8 cpv. 3 Cost.) (consid. 4).
Per la giustificazione di disparità di salario il TF non chiede una prova scientifica, ma unicamente dei motivi oggettivamente sostenibili. Una valutazione di una determinata funzione non viola il divieto di discriminazione salariale per il semplice fatto che una valutazione diversa sarebbe altrettanto sostenibile o – dal punto di vista di determinate teorie della scienza del lavoro – meglio motivata, ma soltanto se nella valutazione sono intervenute delle discriminazioni fondate sul sesso nella scelta o nella valutazione dei criteri o nella classificazione di singole funzioni (in casu vi erano due perizie, una più dettagliata dell’altra e il Tribunale cantonale si era basato unicamente su quella semplificata) (consid. 5a).
La determinazione della funzione di paragone è una questione di diritto che non può essere determinata dalla parte richiedente (consid. 5c).
Esame delle due professioni – l’assenza per le docenti in cure infermieristiche psichiatriche della possibilità di un esame comparabile a quello della maestria non va corretta mediante azione per discriminazione salariale; non è discriminatorio dare più valore all’insegnamento teorico rispetto all’insegnamento pratico (consid. 6).
Il finanziamento della formazione da parte del Cantone giustifica una disparità di retribuzione rispetto ai docenti di scuola professionale, la cui formazione viene finanziata dal Cantone unicamente tramite borse di studio e per il resto dalla Confederazione (consid. 8).
Presa in considerazione della situazione di mercato (la ricorrente faceva valere che nelle professioni di cura vi è praticamente un monopolio dello Stato e che il mercato promuove delle situazioni discriminatorie): non è di principio esclusa. Trattamento salariale che può essere conseguito dai docenti di scuole professionali nell’economia privata quale fattore di retribuzione (consid. 9).
P.S. Sentenza molto criticata, che per molti versi esce dai principi precedentemente stabiliti.
Pubblicazione della sentenza su sito del Tribunale federale (www.bger.ch)