Art. 8 cpv. 3 e 29 cpv. 2 Cost; Art. 3 cpv. 1 LPar – psicologo – discriminazione salariale da appfondire, violazione del diritto di essere sentito
I fatti:
Il ricorrente è uno psicologo diplomato che dal 1989 lavora presso l’Ospedale psichiatrico universitario del Canton Zurigo. Dopo aver assolto svariati corsi di formazione e di perfezionamento, chiede che il suo lavoro di psicologo venga parificato ad altre professioni del settore pubblico (ingegnere, revisore dei conti, ispettore fiscale), con conseguente collocamento in una classe salariale superiore (nella 21, in subordine nella 20, rispetto alla 19) e il versamento degli arretrati per gli ultimi 5 anni. Dopo aver ordinato una perizia (analisi funzionale semplificata), i tribunali cantonali avevano respinto la richiesta. l Tribunale federale aveva già una volta accolto il ricorso e rinviato l’incarto all’autorità inferiore per nuovo accertamento in relazione al criteri K1 “Occupazione e formazione”: cfr. DTF 8C_420/2019 del 20.02.2020.
Richieste e procedura precedente:
Con decisione del 7 gennaio 2021, il Tribunale amministrativo del Canton Zurigo respinge nuovamente la richiesta perché per la funzione in discussione, contrariamente a quanto avviene per le funzioni di paragone, non è richiesta un’esperienza biennale per la classificazione iniziale.
Richieste davanti al TF
Il dipendente ricorre nuovamente al Tribunale federale chiedendo l’inserimento in classe 20.
Le motivazioni del Tribunale federale:
Il Tribunale federale accerta che alla luce della nuova documentazione non è arbitrario ritenere che in nessun momento fosse stata necessaria un’esperienza biennale per l’assunzione della funzione.
Constata tuttavia che il Tribunale cantonale non ha ulteriormente esaminato se vi fosse una discriminazione basata sul sesso: in particolare, non ha esaminato l’equivalenza delle funzioni di paragone in relazione alla formazione richiesta, elemento anch’essa del criterio K1, alla luce del fatto che la funzione del ricorrente presuppone una formazione universitaria specialistica e particolarmente impegnativa. Ha quindi violato il diritto del ricorrente di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost).
Il ricorso viene pertanto accolto e l’incarto nuovamente rinviato all’istanza cantonale perché esamini se vi fosse una classificazione discriminatoria in relazione all’integralità del criterio K1 rispetto alla funzione di ingegnere, revisore e ispettore fiscale. Il TF ricorda che una discriminazione salariale era già stata resa verosimile per cui incombe alla datrice di lavoro la prova che la differenza salariale è giustificata perché si basa su motivi oggettivi.
Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (bger.ch)