DTF 8C_420/2019 del 20.02.2020 – ricorso di diritto pubblico

Art. 8 cpv. 3 Cost; Art. 3 cpv. 1 LPar – psicologo – applicabilità della LPar a tutte le persone esercitanti un lavoro considerato tipicamente femminile

Il ricorrente è uno psicologo diplomato che dal 1989 lavora presso l’Ospedale psichiatrico universitario del Canton Zurigo. Dopo aver assolto svariati corsi di formazione e di perfezionamento, chiede che il suo lavoro di psicologo venga parificato ad altre professioni del settore pubblico (ingegnere, revisore dei conti, ispettore fiscale), con conseguente collocamento in una classe salariale superiore (nella 21, in subordine nella 20, rispetto alla 19) e il versamento degli arretrati per gli ultimi 5 anni. Dopo aver ordinato una perizia (analisi funzionale semplificata), i tribunali cantonali respingono la richiesta.

L’ufficio federale per l’uguaglianza, interpellato nell’ambito del ricorso al Tribunale federale, ritiene che la valutazione del criterio K1 contenga effettivamente un potenziale discriminatorio, ma vi sarebbero motivi oggettivi a giustificare l’inserimento nella classe 19, che non sarebbe quindi discriminatorio secondo la LPar.

Secondo il Tribunale federale, la professione di psicologa è “indiscutibilmente una professione tipicamente femminile”, poiché la percentuale di donne supera il 70%, mentre le professioni di paragone sono attività a prevalenza maschile. Poiché il ricorrente – un uomo – afferma una discriminazione rispetto alle professioni tipicamente maschili e/o neutre dal punto di vista del genere, ma in quanto psicologo svolge una funzione tipicamente femminile, la LPar è applicabile (E. 4).
Non è possibile determinare in modo scientificamente oggettivo il valore di un lavoro. La scelta del metodo e dei criteri di valutazione spettano all’autorità competente. Il Tribunale federale interviene solo se la valutazione è arbitraria o avviene in modo ineguale, in modo particolare se è discriminatoria in base al sesso (E. 3.5). Il Tribunale federale conclude (E. 5) che il metodo dell’analisi funzionale semplificata adottato in casu viene utilizzato in diversi Cantoni e non presta il fianco a critiche di principio, anche se non è uno strumento scientifico per la determinazione oggettiva del valore di un lavoro. Oggettivamente accertabile e quindi oggetto di prova possono essere le descrizioni delle attività. D’altra parte, la classificazione delle caratteristiche su una scala di punti contiene un ampio margine di apprezzamento e dipende dal valore che il datore di lavoro o la società conferiscono a un determinato compito.
Davanti al Tribunale federale rimane contestata la valutazione del criterio K1 “Occupazione e formazione”, la cui correzione comporterebbe l’inserimento del ricorrente nella classe 19 invece che 20. Secondo il Tribunale federale, per l’inserimento in una determinata classe fa stato la descrizione della funzione che descrive i requisiti di base (e non i titoli di cui il dipendente dispone effettivamente). Il mansionario invece viene definito in base ai compiti attuali del dipendente e adeguato a dipendenza dello sviluppo di quest’ultimo (consid. 7.3.2). Il Tribunale federale accoglie comunque il ricorso e rinvia l’incarto all’autorità inferiore per nuovo accertamento: il fatto di basarsi proprio sulla descrizione dei requisiti di funzione del 2015, quando le descrizioni sia precedenti che successive conferivano un’importanza maggiore all’esperienza professionale (consid. 7), risulta arbitrario.

Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (bger.ch)

Questa voce è stata pubblicata in Retribuzione e contrassegnata con , , , , , , . Contrassegna il permalink.