DTF 8C_503/2020 del 24 giugno 2021 – ricorso di diritto pubblico

Art. 8 cpv. 1 Cost – Garanzia generale dell’uguaglianza giuridica non conferisce un diritto soggettivo ad un salario uguale, ma solo alla soppressione della disparità per il futurodipendenti Ospedali Neuchâtel

I fatti:

La procedura riguarda la trasposizione salariale in occasione dell’unificazione di ospedali nel Canton Neuchâtel (creazione dell’Etablissement hospitalier multisite). La trasposizione franco per franco ebbe per effetto una discriminazione dei collaboratori alle dipendenze dell’ente da prima dell’unificazione rispetto ai neoassunti. Il Groupement du personnel de l’Etablissement hospitalier neuchâtelois aveva quindi fatto valere una discriminazione e chiesto il riconoscimento dell’anzianità di servizio completa secondo quanto previsto dal nuovo Contratto collettivo di lavoro del settore (CCT Santé 21).

Richieste e procedura precedente:

Il 29 ottobre 2012, la Corte di diritto pubblico cantonale aveva accertato che il sistema di trasposizione salariale applicato era effettivamente costitutivo di una disparità di trattamento tra vecchi e nuovi impiegati e ha ritornato l’incarto all’Ente perché riesamini la situazione di ciascun attore (v. anche DTF 8C_969/2012 del 2 aprile 2013).

Richieste davanti al TF:

Nella presente procedura si tratta di sapere:
– se i 100 ricorrenti hanno diritto agli arretrati a partire dall’unificazione degli ospedali con entrata in vigore del CCL e relativa trasposizione (2007) oppure – come deciso dal Tribunale cantonale – dal momento dell’avvio della procedura per discriminazione salariale (2009)
– se è effettivamente lecito correggere solo gradualmente la disparità di trattamento subita (in misura del 20% per il 2009, del 40% per il 2010, del 60% per il 2011, dell’80% per il 2012, del 100% dal 2013).

Le motivazioni del Tribunale federale:

Contrariamente alla garanzia della parità salariale tra uomini e donne, che conferisce un diritto individuale giustiziabile in virtù di norme specifiche (art. 4 cpv. 2 frase 3 vCst; art. 8 cpv. 3 Cst; Legge federale sulla parità dei sessi [LPar; RS 151.1]), la garanzia generale della parità di trattamento di cui all’art. 8 cpv. 1 Cost. conferisce solo un diritto alla correzione della disparità salariale per il futuro (v. già DTF 131 I 105).
Entro i limiti del divieto di arbitrio, le autorità hanno un ampio margine di apprezzamento nella scelta dei criteri decisivi per determinare la retribuzione. La Costituzione richiede solo che l’ineguaglianza sia eliminata in modo appropriato ed entro un tempo ragionevole.

A questo proposito, è giustificato prendere in considerazione il momento in cui l’interessato ha contestato per la prima volta l’ineguaglianza in questione. Secondo la giurisprudenza, non è insostenibile o arbitrario correggere una disparità di retribuzione in virtù della garanzia generale di parità di trattamento solo a partire dal momento in cui l’interessato fa valere per la prima volta il suo diritto, nel caso in esame con l’avvio della causa nel 2009 (consid. 3).

Il Tribunale federale reputa pure che con le correzioni apportate, la disparità tra vecchi e nuovi impiegati rimanga entro limiti accettabili, tenuto conto del fatto che la datrice di lavoro aveva provato delle difficoltà di reclutamento di nuovo personale. In altre parole, poteva correggere le disparità salariali a tappe e nell’arco di 4 anni a partire dal momento in cui era stata fatta valere per via giudiziaria.

Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (bger.ch)

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