DTF 131 I 105 del 16.2.2005 (ricorso di diritto pubblico)

Art. 8 cpv. 1 e 3 Cost. – uguaglianza di retribuzione nei rapporti d’impiego di diritto pubblico, pretese per arretrati; differenze parità uomo/donna (8 cpv. 3 Cost.) e in generale (8 cpv. 1 Cost.) – docenti scuole speciali BS

Il diritto all’uguaglianza salariale tra uomo e donna secondo l’art. 8 cpv. 3 CF può essere fatto valere, nei limiti del termine di prescrizione quinquennale, anche per il periodo precedente all’introduzione dell’azione giudiziaria: si tratta di un diritto individuale soggettivo giustiziabile, immediatamente applicabile, che (di principio) può essere fatto valere anche retroattivamente. Il fatto di attendere a farlo valere, da solo, non costituisce abuso di diritto (cfr. DTF 124 II 436 e 125 I 14). (consid. 3.3-3.5)

Dal principio generale di uguaglianza dell’art. 8 cpv. 1 CF deriva invece semplicemente un diritto alla correzione della disparità salariale in maniera appropriata ed entro un termine adeguato (consid. 3.6-3.8) e non ci si può prevalere del principio della buona fede se la disparità salariale non viene contestata, pur sapendo che al riguardo è pendente un procedimento giudiziario (consid. 3.9).

Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

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