Art. 60 cpv. 1 e 328 CO, art. 20 cpv. 1 vLResp– mobbing: inizio del termine di prescrizione/perenzione – assistente-dottoranda politecnico federale
I fatti:
Alle dipendenze del politecnico federale di Lausanne (EPFL) dal 2010 al 2014, la ricorrente, assistente-dottoranda, si ammalò di depressione reattiva e nel mese di gennaio 2016 le venne diagnosticato un disturbo da stress post-traumatico. Il 22 luglio 2016 iniziò un nuovo lavoro e il 29 settembre 2017 venne a sapere che il professore presso l’EPFL l’aveva descritta come una persona con cui poteva essere difficile lavorare. Il 26 settembre 2018 (entro un’anno da quando ebbe notizia della valutazione da parte del professore) avviò un’azione di responsabilità nei confronti del politecnico federale, in base alla Legge federale sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (LResp, RS 170.32).
Richieste e procedura precedente:
Il 12 novembre 2019, il Tribunale amministrativo federale (TAF) respinse il ricorso contro la decisione di rifiuto dell’EPFL, confermando che la pretesa di riparazione del torto morale è prescritta (il termine di prescrizione allora era di un anno).
Richieste davanti al TF
La ricorrente chiede la riforma della decisione del TAF e in particolare un’indennità per torto morale di CHF 40’000.00.
Le motivazioni del Tribunale federale:
Il TF respinge il ricorso per intervenuta prescrizione. In particolare, il Tribunale federale rileva quanto segue (consid. 6.3):
Il danno fatto valere non è un danno materiale, ma la riparazione di un torto morale. La ricorrente sapeva già nel 2015 che gli atti di molestia subiti tra il 2010 e il 2014 erano la causa della sua sofferenza psicologica. Questa sofferenza non è quantificabile, a differenza delle perdite finanziarie derivanti da danni alla salute, il cui sviluppo non può essere misurato fin dall’inizio con sufficiente certezza. Nel caso in questione, tuttavia, la ricorrente non ha fatto valere alcun danno materiale in relazione agli atti di mobbing (come potrebbe esserlo la perdita di salario in seguito ad un’incapacità al lavoro). Dato che il pregiudizio morale subito dalla ricorrente non è quantificabile, ne ha avuto conoscenza non appena resasi conto che stava soffrendo psicologicamente a causa degli atti di molestia subiti, cioè nel 2015. La ricorrente non poteva attendere la stabilizzazione o la scomparsa dei disturbi, o la sua guarigione, prima di intentare un’azione di responsabilità per i danni morali subiti a causa di questi disturbi. Una volta insorti, i disturbi psicologici avrebbero certamente potuto svilupparsi, o anche durare per un periodo più o meno lungo, in particolare a causa della personalità della ricorrente o a causa di altri atti generatori di responsabilità, ma questa evoluzione non ha alcuna influenza sul dies a quo del termine (relativo) di perenzione dell’azione di riparazione del torto morale subito.
Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch