Art. 9 Cost; 2 lett. c LORD/TI, 22 cifra 2 LOG/TI – classificazione segretaria assessora Pretura di Lugano – nullità della decisione, nessuna violazione della parità di trattamento
I fatti
Nominata nel 2011, la Segretaria assessora è stata dapprima iscritta nella classe 30a con 4 aumenti. Decisione modificata retroattivamente il 4 febbraio 2016 con inserimento nella classe 32a con 5 aumenti, per eliminare la disparità salariale con altri colleghi neoassunti. Con decisione 13 novembre 2017, la decisione è stata ulteriormente corretta con inserimento nella classe 32a con 6 aumenti. In quel momento, il Pretore che aveva preso e poi corretto la decisione del 4 febbraio 2016 però non era più presidente del collegio pretorile. Nell’ambito della modifica del sistema di classificazione, il nuovo Presidente ha inserito la dipendente in classe 10a con 9 aumenti, in base alla classificazione del 2016 e annullando la decisione del 13 novembre 2017.
Richieste e procedura cantonale
Il 13 agosto 2020, la commissione di ricorso sulla magistratura del Cantone Ticino ha respinto il ricorso contro la decisione del Presidente della Pretura di Lugano.
Richieste davanti al TF
La ricorrente ritiene questa decisione lesiva del diritto federale, in modo particolare dei diritti fondamentali, considerandola arbitraria e contraria alla parità di trattamento.
Le motivazioni del Tribunale federale
La decisione presa il 13 novembre 2017 è nulla, perché adottata dal Pretore nella cui sezione la segretaria assessora lavora, che in quel momento non era più Presidente della Pretura di Lugano: l’incompetenza funzionale e materiale costituisce un vizio grave che comporta la nullità dell’atto amministrativo. E’ vero che nelle altre Preture il magistrato titolare assume il ruolo di direzione della Pretura, ma nel caso di Lugano questa funzione è esercitata dal Presidente e non dai singoli Pretori. (consid. 4-6).
Quanto alla parità di trattamento, il giudice deve osservare un particolare riserbo quando si tratta di confrontare non solo due dipendenti, ma di valutare un intero sistema salariale, perché modificando una situazione, arrischierebbe di creare successivamente ulteriori disuguaglianze (consid. 7.1).
Una differenza salariale contenuta entro limiti ragionevoli non è ancora lesiva, per questo semplice motivo, del principio della parità di trattamento. L’ammissibilità di differenze salariali, purché basata su ragioni oggettive, è in definitiva una questione di misura. La ricorrente non ha tentato in alcuna maniera di dimostrare una disparità di trattamento nel merito del suo trattamento salariale, limitandosi ad evocare una collega, senza dimostrare una disparità di trattamento nel senso della giurisprudenza. (consid. 7.2)
Ricorso respinto.
Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch)