Art. 4 LPar, art. 25 Lpers – molestie sessuali – avvertimento dato a un superiore gerarchico per comportamento inammissibile
Fatti
In seguito alle lamentele da parte di due subordinate viene aperta un’inchiesta discplinare nei confronti del funzionario dirigente del servizio linguistico della Confederazione. Dopo una sospensione provvisoria, con il funzionario viene concluso un accordo di trasferimento, con stipendo invariato.
Decisione di prima istanza
Con decisione del 31 agosto 2020, il Dipartimento federale dell’interno intima al funzionario un avvertimento per comportamenti inadeguati costitutivi di molestie sessuali. In particolare, gli viene rimproverata una vicinanza fisica eccessiva, in particolare in occasione delle attività di rilettura, di essere troppo «tattile», di aver stretto diverse collaboratrici, di averle baciate sulla guancia.
Il ricorrente – che aveva presentato anche denuncia penale nei confronti delle denuncianti – chiede l’annullamento dell’avvertimento, facendo valere violazione del diritto di essere sentito, accertamento inesatto dei fatti, che si sarebbe trattato di un complotto nei suoi confronti, contesta la qualifica degli atti quali molestie sessuali, la proporzionalità della decisione di avvertimento.
Decisione del TAF
Il TAF, in una sentenza di 36 pagine, respinge dettagliatamente tutte le censure.
Esclude che il ricorrente avesse voluto ottenere favori sessuali, ma ad ogni modo si tratta di comportamenti inaccettabili e una violazione degli obblighi professionali, a prescindere dalla qualifica degli atti quali moltestie sessuali. Anche se si fosse comportato in quel modo sia con donne che con uomini sempre inappropriato sarebbe. Nonostante sapesse che si trattava di atteggiamenti inaccettabili, li ha adottati reiteratamente e nonostante il malessere che provocava.
In un modo o nell’altro, l’avvertimento, quale misura disciplinare più mite, è quindi giustificato e proporzionale.
Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale amministrativo (www.bverg.ch)