DTF 4A_208/2021 del 16 luglio 2021 – ricorso in materia civile

Art. 3, 5 cpv. 2 e art. 4 2. frase LPar –licenziamento al rientro dal congedo maternità – si presume disdetta abusiva, ma il datore di lavoro ha portato la prova che la disdetta è dovuta a motivi economici, non legati al sesso

I fatti

Impiego dal 1. aprile 2009 al 30 settembre 2018, da ultimo con grado d’occupazione del 60%. Il contratto di lavoro viene disdetto il 19 marzo 2018, al rientro dal congedo maternità.

Richieste e procedura precedente

Il tribunale del lavoro e il tribunale d’appello del Canton Zurigo respingono la richiesta di indennità per disdetta abusiva.

Richieste davanti al TF

La ricorrente chiede l’annullamento delle sentenze precedenti e un’indennità di CHF 20’000.00 con interesse del 5% dal 1. ottobre 2018, in subordine rinvio all’istanza inferiore perché stabilisca l’ammontare dell’indennità.

Le motivazioni del Tribunale federale

Considerandi 1 e 2: esame dei presupposti processuali e riassunto della giurisprudenza.

Considerando 3: Le istanze inferiori avevano correttamente riconosciuto che la disdetta fosse presumibilmente abusiva. Tuttavia, la datrice di lavoro era riuscita a provare che la disdetta era avvenuta per motivi economici che nulla avevano a che fare con il sesso. Le misure di risparmio potevano essere messe in atto unicamente mediante la riduzione del posto di lavoro della ricorrente rispettivamente della collega con cui lavorava in jobsharing. Il potenziale per una collaborazione duratura è stato ritenuto inferiore rispetto alla ricorrente perché in seguito al suo trasloco a Berna lo spostamento da affrontare era superiore e la datrice di lavoro non aveva potuto andare incontro al suo desiderio di lavorare in home-office.

Di conseguenza, la disdetta non è discriminatoria, la ricorrente non è riuscita a argomentare che l’accertamento dei fatti operata dall’istanza cantonale sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto.

Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (bger.ch)

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