Art. 83 lit. g, 85 cpv. 1 lit. b LTF– psicologa Canton Zugo – certificato di lavoro, procedura
La dipendente cantonale aveva fatto valere licenziamento discriminatorio, richiesta respinta (cfr. DTF 8C_469/2019 del 30.10.2019 – ricorso di diritto pubblico).
In questa seconda procedura si tratta del certificato di lavoro: secondo giurisprudenza, le vertenze concernenti il rilascio e la formulazione di certificati di lavoro in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico sono di natura patrimoniale. Di conseguenza, il valore litigioso deve raggiungere almeno CHF 15’000.00 (art. 85 LTF). Il Tribunale cantonale aveva valutato il valore litigioso in una mensilità di stipendio, dato che il certificato corrispondeva già in gran parte ai desideri della ricorrente.
Secondo l’art. 83 lit. g LTF, il ricorso di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi. Questa contro-eccezione nel caso in esame però non si applica, dato che siamo in presenza di una controversia patrimoniale.
In altre parole, il ricorso di diritto pubblico per violazione della legge federale sulla parità dei sessi è dato in due casi:
– se si tratta di una controversia patrimoniale con valore superiore ai CHF 15’000.00 (art. 85 cpv. 1 lit. b LTF);
– se si tratta di una controversia non patrimoniale (art. 83 lit. g LTF).
Rimane la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale per violazione di diritti fondamentali. Sotto questo aspetto, il ricorso nel caso concreto era manifestamente infondato, per cui è stato respinto.
Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch)