Art. 8 Cost, 3 e 6 LPar, art. 27 LTF – servizio diplomatico DFAE -– discriminazione nella promozione – anonimizzazione di sentenza
I fatti:
La ricorrente fa valere discriminazione nella promozione e chiede il versamento degli arretrati di stipendio in relazione a mancate promozioni (decisioni del 18.2.2014 con ricorso al segretariato generale del DFAE respinto il 6.1.2015; trasferimento con decisione del 16.06.2014; decisione del 2.3.2016 con ricorso al segretariato generale del DFAE respinto il 31.01.2017). Ricorre contro la decisione del 05.03.2018 con cui la Direzione delle risorse constata che l’interessata adempie o supera tutte le esigenze secondo il profilo standard, ma non adempie le condizioni per una promozione, riservata ai funzionari che già occupano una funzione superiore, facendo valere gli arretrati di stipendio anche dalle precedenti decisioni negative.
Procedura davanti al Tribunale amministrativo federale:
Il TAF respinge il ricorso, da un lato perché l’unica decisione impugnabile è quella del 05.03.2018, per cui il ricorso contro le altre decisioni è tardivo; dall’altro canto perché ad ogni modo non constata né discriminazione in base al sesso, né violazione dell’art. 8 cpv. 1 Cost – arbitrio nella decisione presa.
Richieste davanti al TF
La ricorrente chiede l’annullamento delle decisioni del 01.01.2014, del 01.01.2016 e del 01.01.2018 con cui le veniva negata la promozione e di essere inserita nella fascia salariale 2, classe 26, il versamento degli arretrati e la nullità del trasferimento avvenuto a far data dal 01.09.2014.
Considerazioni del TF
Il Tribunale federale ritiene che il fatto che il TAF avesse considerato tardivo il ricorso in relazione alle precedenti decisioni di (mancata) promozione non presta il fianco a critiche (consid. 5.1-5.3).
Non ravvede elementi per il fatto che la ricorrente sarebbe stata discriminata nella promozione rispetto ai colleghi uomini, la massima inquisitoria non è violata (consid. 5.4-5.6).
La ricorrente chiede anche che la sentenza del Tribunale federale venga maggiormente anonimizzata (cfr. art. 27 LTF). Chiede cioè di riassumere la fattispecie in modo da evitare che si possa risalire alla sua persona, oltre all’anonimizzazione del proprio nome. Il TF rileva che un’anonimizzazione di una sentenza che vada oltre all’anonimizzazione delle parti entra in considerazione unicamente laddove gli interessi privati alla segretezza sono preponderanti rispetto agli interessi pubblici alla trasparenza della giurisprudenza. Ciò può essere il caso per motivi di protezione delle vittime minorenni o in presenza di delitti a sfondo sessuale, ma la sola possibilità che elementi rilevanti per la decisione possano ricondurre alla persona ricorrente non giustificano rinunciare all’indicazione della fattispecie su cui si basa la sentenza (consid. 6).