DTF 8C_675/2016 del 01.03.2017 (ricorso di diritto pubblico)

Art. 8 cpv 3 Cost., art. 3 cpv. 1 e art. 6 LPar – infermiera casa anziani comunale SG – parità salariale con polizia cantonale; fissazione tempo d’impiego in contratto di diritto amministrativo

Premessa: la descrizione della fattispecie nella sentenza pubblicata non permette di comprendere tutti gli aspetti della vertenza, per approfondimenti si veda quindi la sentenza pubblicata sul sito cantonale (gerichte.sg.ch, sentenza K 2013/3 del 23.08.2016).

La ricorrente è infermiera in una casa anziani, con grado d’impiego del 70% e lavoro notturno. Dopo ca. 15 mesi dall’assunzione fa valere il pagamento di ore straordinarie e una disparità salariale con i poliziotti.

L’infermiera è assunta dal Comune, i poliziotti anche se prestano servizio nel Comune sono assunti dal Cantone secondo il sistema salariale di quest’ultimo, per cui non vi è discriminazione salariale e nulla può trarre a suo vantaggio dalla sentenza 136 II 393 (professioni infermieristiche Canton SG) (consid. 4).

Nell’ambito di un’assunzione mediante contratto di diritto pubblico (e quindi non mediante decisione), anche se si tratta di un rapporto di lavoro di diritto pubblico, il tempo di lavoro e i tempi di impiego possono essere concordati individualmente (cfr. DTF 129 I 116) (consid. 5).

Interpretazione di un contratto di diritto pubblico: il comportamento durante 15 mesi mostra che vi era una volontà concorde su come doveva essere interpretato il grado d’impiego (tempo di presenza maggiore rispetto al tempo retribuito – il tempo di presenza comprende tempo di lavoro, di presenza e di picchetto, con retribuzione complessiva) (consid. 6).

Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

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