Art. 8 cpv. 1 lett. f, art. 11, art. 15 cpv. 1 LADI; art. 35b cpv. 1 e 2 LL; art. 3 cpv. 1 e 2, art. 5 cpv. 2 e 4 LPar – operatrice sociosanitaria – idoneità al collocamento di una madre
Operatrice socio sanitaria nata nel 1985, dopo la nascita del primo figlio (1.04.2013) si licenzia. Il 15.12.2014 nascita di un secondo figlio. 29.01.2015 annuncio alla disoccupazione. Viene dapprima negata la collocabilità, quindi riconosciuta una perdita di lavoro computabile del 50% dal 29.01.2015. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni respinge il ricorso ed accerta la collocabilità dall’8.04.2015, perdita di lavoro computabile del 50%.
Con ricorso al TF l’interessata chiede di accertare la collocabilità a partire dal 10 febbraio 2015, a tempo pieno.
Problematiche collocabilità: secondo l’‘art. 35a Legge sul lavoro (LL)
– divieto di lavoro durante 8 settimane dopo il parto, fino al 9 febbraio 2015 => nessuna collocabilità
– dall’8va alla 16ma settimana dopo il parto, quindi fino al 7 aprile 2015, pur non essendovi un divieto generale di lavoro notturno, il datore di lavoro é obbligato a offrire alla puerpera, per quanto possibile, un lavoro equivalente tra le 6 e le 20 => i potenziali datori di lavoro potrebbero essere restii ad assumere la ricorrente perché beneficia di diritti di protezione particolari; questo giustifica ritenerla non collocabile?
E’ vero che l’art. 35b LL è di diritto imperativo e non può essere escluso contrattualmente. Vista anche la richiesta di personale in ambito sanitario, non si può tuttavia escludere che la ricorrente possa venir assunta nella consapevolezza che alla luce dell’art. 35b LL la disponibilità al lavoro notturno non può essere pretesa. Inoltre, potenziali datori di lavoro si comporterebbero in modo discriminatorio se non dovessero assumere la ricorrente perché beneficia di protezioni particolari secondo la LL. Infatti, la mancata assunzione di una puerpera costituirebbe una discriminazione nell’assunzione che a suo volta cade nel campo di applicazione dell’art. 3 cpv. 1 e 2 LPar (indennità sino a tre mensilità, art. 5 cpv. 2 e 4 LPar). Di conseguenza, l’idoneità al collocamento della madre non può essere negata in maniera generale (consid. 5.1).
Problematica perdita di lavoro computabile:
visto che la ricorrente aveva dato la disdetta dopo la nascita del primo figlio e che in precedenza non aveva ritenuto possibile lavorare al 100% con due figli, non è comprovato che disporrebbe di una rete sufficiente per l’accudimento dei figli tale da garantirle la possibilità di lavorare di notte al 100% rispettivamente tempi di riposo sufficienti.
Non è stata portata la prova fattiva che la ricorrente sarebbe riuscita a garantire la custodia dei figli e al contempo lavorare al 100% e avere sufficiente tempo di riposo e di ricupero. Il TF si basa sulle indicazioni “della prima ora” e su indicazioni successive nell’ambito della ricerca di lavoro, confermando quindi una perdita di lavoro computabile del 50% (consid. 5.2).
Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch)