DTF 143 III 21 del 26.01.2017 – ricorso in materia civile

Art. 336c al. 1 let. c CO – disdetta in tempo inopportuno – gravidanza: inizio del periodo di protezione

Il periodo di protezione per gravidanza prende inizio al momento della fecondazione (naturale) dell’ovulo e non solo al momento dell’annidamento nell’utero.

La questione si era posta in un caso in cui il periodo di disdetta del rapporto di lavoro, data prima della gravidanza, scadeva a mezzanotto del giorno del concempimento. La questione era quindi se fa stato il momento in cui l’ovulo viene fecondato oppure – come nel diritto penale, art. 118 ss. CPS – solo il momento in cui si annida nell’utero, momento in cui una gravidanza è medicalmente accertabile (perché si può rilevare un ormone specifico nell’urina o nel sangue della donna incinta).
Il Tribunale federale, facendo riferimento ai lavori legislativi e alla dottrina, ha accertato che in ambito di protezione da disdetta del contratto di lavoro fa stato il momento della fecondazione, anche perché è questo il momento che nella pratica medica viene utilizzato in particolare per comunicare alla donna incinta – che la disposizione legale vuole proteggere – il termine previsto per il parto. Il diverso inizio in ambito penale ha unicamente per scopo di escludere dal campo di applicazione degli art. 118 ss. CPS i metodi contraccettivi che impediscono l’annidamento.

Nel caso concreto, questo significa un prolungamento del contratto di lavoro di 13 mesi (9 mesi di gravidanza più 16 settimane di protezione in conformità all’art. 336c cpv. 2 CO).

La questione dell’inizio del periodo di protezione in caso di fecondazione in vitro é lasciata ulteriormente aperta.

Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

Pubblicità
Questa voce è stata pubblicata in Disdetta, Famiglie e figli, Sentenze principali e contrassegnata con , , , . Contrassegna il permalink.