Art. 8 cpv. 1 Cost– discriminazione salariale in seguito a riclassificazione: maggiore peso dato all’esperienza; insegnante scuola postobbligatoria (ginnasio) VD
Il solo fatto che una giudice di un tribunale paritetico avesse partecipato ai lavori per il nuovo sistema salariale del Cantone non ne comporta la ricusa (consid. 2).
La ricorrente fa valere una discriminazione salariale perché se fosse stata assunta con il nuovo sistema salariale l’esperienza precedente sarebbe stata maggiormente valutata: nella misura del 50% con il vecchio sistema, nella misura del 66% con il nuovo sistema, pari a 6 scatti d’anzianità.
Una disparità salariale a dipendenza del momento dell’assunzione è ammissibile entro certi limiti (consid. 4.2., ricapitolazione della giurisprudenza).
Indicazioni concrete sulla misura della disparità sono state fornite solo in sede di TF, nova inammissibili. Discriminazione basata sul sesso non sufficientemente motivata. Ricorso respinto.
Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)