4A_23/2016 del 19.07.2016 (ricorso in materia civile)

Art. 6 Lpar; art. 28 CO – discriminazione salariale: indennità di partenza; clausola a saldo, significato e conseguenze: negato il dolo – specialista in risorse umane, BS.

Seguito di DTF 4A_523/2014 del 12.02.2015 (ricorso in materia civile), con cui il TF aveva rinviato la causa al tribunale cantonale per esaminare se fossero dati i presupposti del dolo fatto valere dalla dipendente nell’ambito di un accordo a saldo di ogni ulteriore pretesa (la datrice di lavoro aveva fatto valere che sì, in passato erano state versate delle indennità di partenza, ma che ora avrebbe cambiato sistema, ma poco dopo ne versò ad un collega).

L’onere della prova per il dolo è a carico della vittima del dolo. E’ richiesta la prova stretta, ciò che comporta che le incombe anche l’onere allegatorio, anche in una procedura retta dalla massima ufficiale (consid. 3.2). L’alleviamento dell’onere della prova giusta l’art. 6 LPar vale unicamente per le disparità di trattamento basate sul sesso.

Prova non riuscita (consid. 4 ss.).

Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

 

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