DTF 4A_523/2014 del 12.02.2015 (ricorso in materia civile)

Art. 3 Lpar; art. 341 cpv. 1, 24 cpv. 1 cifra 4 e 28 CO – discriminazione salariale: indennità di partenza; clausola a saldo, significato e conseguenze – specialista in risorse umane, BS.

La ricorrente era stata licenziata a 52 anni, dopo oltre 20 anni di servizio, nell’ambito di una reorganizzazione del reparto risorse umane, di cui faceva parte. Le parti si erano accordata circa il termine del contratto di lavoro, il saldo stipendio e il bonus, firmando una clausola a saldo. Successivamente, la dipendente si rivolge ai tribunali in modo particolare per ottenere un’indennità d’uscita alla pari di quella ricevuta da colleghi in casi simili.

La nozione di remunerazione ai sensi dell’articolo 3 Lpar non include soltanto il salario in senso stretto, ma deve essere interpretata in maniera più ampia. Un’indennità d’uscita ha carattere salariale ai sensi della LPar e il suo mancato versamento nel caso concreto costituisce pertanto una discriminazione ai sensi dell’art. 3 Lpar (consid. 2).

L’art. 341 cpv. 1 CO non si applica, dato che la clausola a saldo é stata firmata dopo la fine del contratto di lavoro (consid. 3).

La clausola a saldo comporta una trasazione, con la quale le parti vogliono mettere termine ad un conflitto o ad un’incertezza sul loro rapporto contrattuale.
Si applicano le regole sui vizi del contratto, per cui il TF esamina la validità della transazione sotto l’aspetto dell’art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO (errore). La clausola a saldo comprendeva anche la questione dell’indennità d’uscita, dato che aveva fatto oggetto di discussioni. Non vi è errore sulla giustiziabilità della pretesa, ritenuto che già nell’ambito delle trattative, la dipendente aveva fatto valere una discriminazione nei confronti di colleghi in situazioni paragonabili. Un errore su un punto che già era dubbio esclude il vizio (consid. 4).

Il TF esamina quindi se si è in presenza di dolo ai sensi dell’art. 28 CO, perché la datrice di lavoro aveva fatto valere che sì, in passato erano state versate delle indennità di partenza, ma che ora avrebbe cambiato sistema (consid. 5).
Rinvio della pratica al tribunale cantonale per esaminare i presupposti del dolo (induzione in dolo, conclusione del contratto – clausola a saldo – in seguito al dolo). L’onere della prova è a carico della vittima del dolo.

Cfr. anche riassunto nella newsletter avril su www.droitdutravail.ch/newsletters

Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale – www.bger.ch

Per il seguito vedasi DTF 4A_23/2016 del 19.07.2016 (dolo negato)

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