Art. 8 cpv. 3 cost; art. 3 e 6 LPar – classificazione funzioni- professioni infermieristiche SG
Il solo fatto che il datore di lavoro interessato non operi simili discriminazioni per altri tipi di impieghi esercitati in maniera preponderante da donne o in uguale proporzione da donne e uomini non costituisce ancora un motivo oggettivo atto a rovesciare la presunzione di una discriminazione salariale – riconducibile a una disparità di retribuzione riconosciuta dal datore di lavoro nel caso di specie – fondata sul sesso (consid. 11).
Ricapitolazione dei motivi oggettivi per una diversa retribuzione: motivi che influiscono sul valore del lavoro quali formazione, anzianità, qualifica, esperienza, ambito concreto di lavoro, prestazioni, nella misura in cui influiscono sul risultato del lavoro, oppure rischi; motivi di tipo sociale quali compiti famigliari ed età; fattori esterni quali la situazione congiunturale nella misura in cui la sua presa in considerazione corrisponde ad un’esigenza aziendale effettiva (consid. 11.3).
Una discriminazione non può essere motivata con un’altra. In altre parole, una discriminazione salariale tra uomini e donne può essere data anche se il datore di lavoro tratta in modo dispari tra di loro impiegati dello stesso sesso. Se non fosse così, sarebbe sufficiente che il datore di lavoro tratti diversamente tra di loro dipendenti dello stesso sesso per prevenire ogni rimprovero di discriminazione dovuta al sesso (consid. 11.3).
Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch) (DTF 136 II 393)
La sentenza integrale contiene anche un riassunto della giurisprudenza per quanto riguarda:
– la valutazione delle funzioni (consid. 4.2)
– i sistemi di valutazione (consid. 5.1)
– il concetto di funzione femminile/maschile (consid. 5.2)
– analisi funzionale semplificata (Vereinfachte Funktionsanalyse) e professioni di paragone (consid. 7-8)
Per il seguito v. anche DTF 8c_1012/2010 del 31.3.2011
Sentenza integrale (comprese le parti non pubblicate sotto DTF 136 II 393)