DTF 8C_104/2010 del 20.09.2010 (ricorso di diritto pubblico)

Art. 8 cpv. 1 cost – parità salariale in generale – insegnante (NE) – riduzione orario per ragioni di anzianità

Contrariamente alla LPar e all’art. 8 cpv. 3 cost., l’art. 8 cpv. 1 cost. non conferisce direttamente un diritto soggettivo a un salario uguale in caso di retribuzione discriminatoria non dovuta al sesso, ma unicamente un diritto all’eliminazione della disparità (consid. 5.2). Non conferisce pertanto un diritto al versamento degli arretrati. La Costituzione esige soltanto che la disparità sia eliminata in modo appropriato entro un termine ragionevole.

Il ricorrente ha fatto valere la disparità per la prima volta soltanto dopo il pensionamento, per cui una correzione per il futuro non è più   possibile.

Anche l’esame di merito non porta ad altra conclusione.

Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

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