DTF 4A_395/2010 del 25.10.2010 (ricorso in materia civile)

Art. 336 e 336a CO, 35 ss LTr, 5 OLT 1, 3 e 9 LPar – disdetta abusiva e discriminatoria – commessa viaggiatrice di ditta farmaceutica (GE)

L’impiegata fa valere disdetta abusiva in quanto data dopo aver scelto di continuare ad allattare il bambino anche dopo il congedo maternità e aver chiesto di poter lavorare da casa sino al termine del periodo di allattamento.

Diritto di essere sentito non violato (art. 29 cpv. 2 cost, 8 CC); assenza di arbitrio (art. 9 cost.); licenziamento abusivo non provato.

Disdetta discriminatoria (consid. 5): La ricorrente fa valere che la disdetta è discriminatoria perché la sua mancata conoscenza della nuova organizzazione è dovuta alle assenze in seguito alla gravidanza e alla maternità.
Il carattere apparentemente discriminatorio di una misura viene meno se è giustificata oggettivamente. Il TF ritiene che la disdetta sia giustificata dal fatto che la ricorrente è stata a lungo assente, almeno parzialmente, dal lavoro, ancora prima della gravidanza e causa malattia. Ciò non le ha permesso di tenersi a giorno. Dovendo ridurre il personale, il datore di lavoro ha dovuto operare una scelta, nella quale poteva tenere conto delle assenze per malattia (e conseguente mancato aggiornamento) della ricorrente, che non erano tutte legate al suo stato di futura madre e madre, per cui il licenziamento non è discriminatorio.

Commento: viene riconosciuto che la gravidanza non è una malattia (la gravidanza in quanto tale non è causa di assenza). Se l’assenza fosse stata dovuta unicamente a gravidanza e maternità sarebbe stato deciso diversamente?

Spese giudiziarie non ridotte.

Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

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