DTF 4A_510/2010 del 1.12.2010 (ricorso in materia civile)

Art. 336 CO – molestie sessuali – disdetta abusiva data all’autore? – bancario (GE)

La corte cantonale aveva ritenuto che la disdetta (ordinaria) data all’autore di molestie sessuali fosse abusiva perché il datore di lavoro non aveva rispettato le proprie direttive, in particolare, non aveva protocollato le deposizioni delle due parti (vittima e autore), non aveva dato all’asserito autore la possibilità di confrontarsi con l’asserita vittima e non aveva allestito un rapporto finale su cui l’autore avrebbe potuto pronunciarsi. (fatti, B)
Il TF rileva che le direttive interne indicano unicamente che la persona di contatto a cui viene sottoposto un caso di molestie sessuali deve chiarire i fatti e se del caso adottare le misure necessarie. Di conseguenza, nell’ipotesi che la persona sospettata di molestie avesse ammesso i fatti, la disdetta non sarebbe abusiva. Nell’ipotesi che avesse contestato i fatti, la datrice di lavoro doveva verificarli. L’istanza inferiore deve quindi verificare che cosa è successo veramente, se cioè le accuse fossero veritiere o meno. In caso affermativo, la disdetta non è abusiva, in caso negativo è abusiva perché data sulla base di fatti non verificati. (consid. 3).
Commento: importanza di adottare una procedura corretta, con verbalizzazione delle deposizioni di accusatrice e accusato e un loro confronto.
Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

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