DTF 8C_649/2010 del 1.3.2011 (ricorso di diritto pubblico)

Art. 8 cpv. 1 e 9 Cost.; 83 lit. g LTF- periodi educativi – riconoscimento nell’ambito degli scatti d’anzianità – insegnante (GE)

Il Réglement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers del Canton Ginevra prevede il riconoscimento di periodi educativi nell’ambito della fissazione dello stipendio iniziale (scatti di anzianità).
La ricorrente non chiede una determinata somma di denaro, ma che il suo stipendio venga fissato tenendo conto di scatti d’anzianità supplementari – si tratta di una controversia patrimoniale. (consid. 1.1)
Questione a sapere se il regolamento si applica anche a chi è già alle dipendenze dello stato al momento della sua entrata in vigore (disparità di trattamento dei dipendenti a dipendenza dell’entrata in servizio).
Per giustificare delle differenze di salario il TF ha riconosciuto criteri quali la durata della formazione richiesta per l’impiego, l’età, l’anzianità, le qualifiche, l’esperienza e il tempo di lavoro, il mansionario, la portata delle responsabilità o delle prestazioni. Per quanto riguarda gli insegnati, sono stati ritenuti come criteri validi anche la formazione necessaria all’attività di insegnante, il tipo di scuola, il numero di ore d’insegnamento, la grandezza delle classi e la responsabilità che deriva da questa attività. (consid. 7.3, con riferimenti)
L’art. 8 cpv. 1 Cost., contrariamente alla LPar, conferisce unicamente un diritto all’eliminazione della disparità e non un diritto soggettivo ad un salario uguale in caso di discriminazione non fondata sul sesso. (consid. 7.4., con riferimenti).
Lo stato può tenere conto della situazione sul mercato del lavoro e accordare condizioni salariali più favorevoli al personale di nuova assunzione, sintanto che le differenze di stipendio rimangono entro limiti accettabili come nel caso in esame (4%), anche perché con il tempo la differenza si riduce e viene assorbita. (consid. 7.5, con riferimento a DTF 2P.41/2004 del 21.6.2004 per il Canton Zurigo).
Art. 8 cpv. 3 Cost. e art. 3 LPar: la discriminazione basata sul sesso è stata fatta valere per la prima volta davanti al Tribunale federale, quindi tardiva e non è stata motivata, quindi irricevibile (consid. 8).
Non è insostenibile (art. 9 Cost., arbitrio) accordare le annuità supplementari in occasione di una promozione e di non accordarli più al momento del ritorno alla funzione precedente. (consid. 9.4)
Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

Pubblicità
Questa voce è stata pubblicata in Retribuzione e contrassegnata con , , , , . Contrassegna il permalink.