Art. 4, 5 cpv. 3 e 10 LPar, 49 CO – molestie sessuali, protezione dal licenziamento- contratto di lavoro di diritto privato (FR)
La dipendente chiede l’annullamento della disdetta del rapporto di lavoro perché data senza motivo giustificato in seguito a un reclamo sollevato all’interno dell’azienda per presunta discriminazione (molestie sessuali; lesione della personalità perché urtata nella sensibilità di donna e cristiana).
La disdetta è intervenuta dopo il periodo legale di protezione di 6 mesi, ulteriori reclami durante il periodo di protezione non sono provati.
Diritto ad un’indennità per discriminazione mediante molestia sessuale:le affermazioni seguenti sono ritenute di carattere sessista, anche se solo leggermente: “Les femmes des uns font le bonheur des autres” (Flaubert); “Ne soyez pas méchants avec les femmes … La nature s’en charge au fur et à mesure que le temps passe”; disegno con un capo del personale che aprofitta della sua posizione per guardare sotto la minigonna di una giovane impiegata fatta sedere su una sedia eccessivamente alta.
I messaggi successivi erano “ancora più soft”, quindi non più sessisti. Il datore di lavoro ha provato di aver adottato tutte le precauzioni richieste dall’esperienza e adeguate alle circostanze, che ragionevolmente si potevano pretendere da lui per porre fine alle molestie.
Un messaggio dal titolo “fecondazione in vitro” con una caricatura di due animali che si accoppiano, non è sessista, anche se contiene una componente sessuale. Il datore di lavoro ha preso tutte le misure utili per impedire l’invio di messaggi in contrasto con la LPar.
Nessuna violazione grave della personalità per l’invio di un messaggio che prendeva in giro il papa.
Assistenza giudiziaria negata perché ricorso privo di possibilità di successo.
Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch)