Art. 3 cpv. 1 e 2, art. 5 cpv. 2, art. 10 LPar – insegnante d’italiano – nessuna disdetta discriminatoria: sono dati i motivi gravi per una disdetta con effetto immediato (abbandono del posto di lavoro)
Fatti:
Insegnante d’italiano, con contratto fisso dal 7 ottobre 2013.
Incapacità al lavoro dal 9 ottobre 2013 al 13 gennaio 2014, data del parto.
Ulteriore congedo non pagato concesso, fino “all’estate/alla fine dell’anno scolastico”.
Il 24 aprile la datrice di lavoro dà la disdetta (nulla perché data durante il periodo di protezione, art. 336c cpv. 1 lit. c e cpv. 2 CO), rinnovata il 15 maggio per il 31 agosto 2014. L’insegnante contesta la disdetta e avvia una procedura di conciliazione.
La datrice di lavoro pretende la ripresa del lavoro per i mesi di luglio-agosto, l’insegnante si ritiene liberata da ogni obbligo visto che era già stata sostituita. Il 7 luglio 2014 la datrice di lavoro disdice quindi il contratto con effetto immediato per mora della lavoratrice.
L’insegnante chiede di accertare il carattere discriminatorio della disdetta del 15 maggio, la riassunzione e il salario dal momento della prima disdetta fino alla scadenza del termine ordinario di disdetta.
Il tribunale di prima istanza accerta che la disdetta del 15 maggio è discriminatoria, riconoscendo un’indennità, ma considera giustificata la disdetta con effetto immediato del 7 luglio 2014. Il tribunale cantonale annulla la sentenza, respingendo tutte le richieste dell’insegnante perché la seconda disdetta, giustificata, annullerebbe la prima.
Consid. 2 – questioni procedurali (esigenze di motivazione, cognizione ecc.).
Consid. 3 – indipendentemente dai motivi della disdetta, nel periodo successivo alla fine del congedo non pagato sino alla scadenza del contratto di lavoro l’insegnante era tenuta a fornire le proprie prestazioni.
Consid. 4 – validità della disdetta con effetto immediato: Secondo l’insegnante, la disdetta del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro era impugnabile perché data senza motivo giustificato, in seguito alla procedura di conciliazione e giudiziaria da lei avviata. Secondo il TF, vi erano motivi giustificati: l’insegnante non si era presentata all’appuntamento per discutere del suo lavoro durante i mesi di luglio e agosto. Non avendo partecipato all’incontro e dal momento che il suo contratto comprendeva non solo l’insegnamento non poteva partire dal presupposto che si sarebbe trattato di una chicane. Erano quindi date le cause gravi per una disdetta con effetto immediato giusta l’art. 337 CO, cause gravi che rientrano nel concetto di “motivo giustificato” ai sensi dell’art. 10 LPar, per cui la disdetta non é discriminatoria. Quanto alla disdetta di maggio, il gravame non é sufficientemente motivato, per cui il TF non entra nel merito.
Consid. 5: nessun salario per il periodo fino alla disdetta con effetto immediato, dato che non era stato prestato lavoro.
Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch)