Art. 29 cpv. 1 Cost – coordinatrici RU città di Ginevra – accesso agli atti di una riorganizzazione solo in presenza di un interesse attuale, in particolare economico
Nell’ambito di una modifica dei loro mansionari in seguito ad una riorganizzazione amministrativa, due collaboratrici della Città di Ginevra (di seguito “le ricorrenti”) che avevano fatto valere un declassamento professionale, si sono viste rifiutare l’accesso all’integralità del dossier concernente la riorganizzazione in corso. Avevano però avuto accesso al loro dossier personale ed erano stati forniti loro gli elementi relativi alla riorganizzazione della Direzione risorse umane.
L’accesso al dossier integrale (rapporto) venne rifiutato perché non si voleva entrare nel merito delle critiche delle ricorrenti in relazione alle misure di organizzazione interne, di competenza esclusiva del dipartimento interessato. Il Tribunale cantonale ha dichiarato irricevile un ricorso per denegata giustizia. Le ricorrenti si sono quindi rivolte al Tribunale federale con ricorso sussidiario in materia costituzionale, facendo valere una violazione dell’art. 29 cpv. 1 Cost. (senza riferimento alcuno alla LPar). Il Tribunale federale ha giudicato il ricorso ricevibile, ma lo ha respinto nel merito: alle ricorrenti difetta un interesse attuale degno di protezione nel merito, per cui anche il ricorso per denegata giustizia va respinto. Quando le ricorrenti avevano ricorso per denegata giustizia, la riorganizzazione era oramai stata portata a termine da diversi mesi. Inoltre le ricorrenti non avevano fatto valere né una diminuzione dello stipendio né un altro svantaggio di tipo economico in seguito alle misure adottate, né uno svantaggio rispetto alla carriera. Infine, non avevano sostenuto che le misure di riorganizzazione sarebbero reversibili.
Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch)