DTF 2A.127/2006 del 6.9.2006 (ricorso di diritto amministrativo)

Art. 6, 5, 3 LPar – discriminazione in relazione all’assegnazione dei compiti? – Funzionaria al politecnico federale, originariamente segretaria di dipartimento, poi funzionaria specializzata/coordinatrice

Nell’ambito della riorganizzazione del dipartimento, la funzionaria fa valere discriminazione basata sul sesso per essere sottoposta alle istruzioni del capo di stato maggiore e rifiuta di svolgere, oltre ad attività di pubbliche relazioni e programmi di scambio internazionali, lavori di segretariato generale.

La commissione di ricorso del personale federale aveva riconosciuto alla ricorrente la differenza di stipendio (tra la classe 18 e la classe 20) fino all’entrata in funzione del nuovo capo di stato maggiore.

Il TF respinge l’ulteriore richiesta di adeguamento oltre a quella data, in modo particolare perché con la riorganizzazione alcuni compiti qualificati erano venuti meno.

Si può, durante la procedura, modificare la richiesta di causa invocando dapprima il versamento di una somma a titolo di risarcimento danni per mancata promozione, e successivamente a titolo di discriminazione di salario? Questione rimasta aperta.

seguito di DTF 2A.453.2003 dell’8.9.2004

Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

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