Art. 6, 3 LPar – Discriminazione in relazione all’assegnazione dei compiti? Funzionaria al politecnico federale, originariamente segretaria di dipartimento, poi funzionaria specializzata/coordinatrice. Nell’ambito della riorganizzazione del dipartimento, fa valere discriminazione basata sul sesso per essere sottoposta alle istruzioni del capo di stato maggiore e rifiuta di svolgere, oltre ad attività di pubbliche relazioni e programmi di scambio internazionali, lavori di segretariato generale.
Non vi è nulla di discriminatorio nel richiedere alla collaboratrice di un segretariato di un’università di svolgere lavori di segretariato quali il coordinamento di aule, degli orari e programmi ecc. In tutti i cahier des charges dei colleghi maschili figura anche una percentuale di lavoro generale d’ufficio, non autonomo ma secondo istruzioni del capo.
La riduzione dell’autonomia della ricorrente, dopo la riorganizzazione, è dovuta a motivi oggettivi insiti nella creazione della funzione di capo di stato maggiore a capo del segretariato e sottoposto al capo del dipartimento.
Se la mancata nomina a capo di stato maggiore fosse discriminatoria, la ricorrente avrebbe semmai diritto ad un’indennità, ma non di rifiutare un lavoro ritenuto adeguato e non discriminatorio. Il licenziamento è quindi giustificato perché la ricorrente ha rifiutato di svolgere un altro lavoro ragionevolmente esigibile.
Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)
per il seguito v. DTF 2A.127/2006 del 6.9.2006 (ricorso di diritto amministrativo)