Art. 8 Cost – la sentenza 6.7.2004 del Tribunale cantonale amministrativo del Cantone Ticino, con cui veniva riconosciuto alle docenti di scuola dell’infanzia una retribuzione, per le ore di refezione, corrispondente al 10.9 % dello stipendio di base non viola l’autonomia comunale
Dato che la sentenza impugnata costringe il Comune ad aumentare il trattamento salariale di impiegate comunali, è toccato nella sua qualità di detentore del pubblico potere e legittimato ad invocare una lesione della propria autonomia. Sebbene i docenti e le docenti di scuola dell’infanzia siano degli impiegati comunali, i criteri per determinare la loro retribuzione sono però esaurientemente disciplinati dal diritto cantonale: in proposito i Comuni non fruiscono di autonomia tutelabile, per cui il ricorso è respinto.
Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)
Conferma sentenza TRAM 53.2000.14 del 6.7.2004