Art. 9 Cost, apprezzamento arbitrario delle prove nella procedura civile
E’ notorio che è difficile portare le prove per una costrizione sessuale, quando gli atti litigiosi hanno avuto luogo a porte chiuse. Ciononostante, la corte cantonale non ha valutato le prove in modo arbitrario se non ha basato il suo esame su dichiarazioni di testimoni “de relato”. Tali testimonianze, per “sentito dire”, con cui i testi riferiscono di quanto è stato loro raccontato, non hanno forza probatoria, a maggiore ragione quando si tratta di racconti della persona stessa cui incombe l’onere della prova.
La Corte cantonale non è caduta nell’arbitrio neppure laddove constata che i compiti privati svolti dalla ricorrente erano più dei favori resi al superiore che dei compiti degradanti (commissioni quali comprare vino per aperitivi, ricaricare il parchimetro, ecc.). Sin dall’inizio del rapporto di lavoro, la dipendente aveva fatto delle commissioni per il proprio datore di lavoro, senza lamentarsene, e poteva chiaramente esprimere il proprio rifiuto se non era d’accordo.
Lo stesso vale per i vezzeggiativi con cui il datore di lavoro chiamava la propria segretaria (cfr. sopra).
Si veda anche DTF 4C.60/2006 (sentenza collegata)
Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)