Art. 4 Lpar, 328 e 366 CO; 63 cpv. 2 OG – molestie sessuali (uso di vezzeggiativi) in ambiente familiare? Licenziamento abusivo in seguito a denuncia presentata dalla dipendente – segretaria a tempo parziale di società attiva nella gestione patrimoniale
Molestie sessuali: La definizione di molestia sessuale prevista dall’art. 4 LPar include anche le osservazioni sessiste e i commenti volgari o imbarazzanti. In casu, le molestie non sono state provate – l’uso di vezzeggiativi quali “la mia piccola” o “la mia grande”, nel contesto di un ambiente famigliare, in cui la ricorrente si era occupata per diversi anni anche di affari privati del superiore, non costituiscono molestie.
Licenziamento abusivo: Il fatto di esprimere l’intenzione di accettare il rinnovo di una precedente disdetta, nulla in quanto data durante il periodo di protezione per malattia, non costituisce scioglimento del contratto di comune accordo. Il fatto che le molestie sessuali non sono state accertate non significa ancora che tale rimprovero è stato formulato abusivamente, in violazione del dovere di fedeltà e del principio della buona fede. Con il rimprovero di molestie e la richiesta di adozione di misure adeguate, nonché con la querela penale, l’interessata ha fatto valere pretese derivanti dal rapporto di lavoro, causali per la disdetta, che è pertanto abusiva (art. 366 cpv. 1 lit. d CO).
L’indennità di 6 mesi di salario (il massimo) riconosciuta dal Tribunale cantonale non è arbitraria, anche se il TF ritiene che si tratti di un caso limite.
Si veda anche DTF 4P.48/2006 (sentenza collegata).
Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)