Art. 3, 5 cpv. 1 lit. d, 6, 13 cpv. 5 LPar; 8 cpv. 3 Cost – infermiere Ginevra – parificazione agli agenti di polizia – diritto di essere sentito, art. 29 cpv. 1 Cost; principio della pubblicità, art. 6 cpv. 1 CEDU e 30 cpv. 3 Cost.
Dal 1971 l’associazione svizzera delle infermiere e degli infermieri sezione Ginevra aveva intrapreso dei passi per la rivalutazione delle proprie funzioni. Nel 1985 aveva chiesto una rivalutazione della funzione, allora collocata nella classe 12. Dal 1. gennaio 1990, il Consiglio di Stato ha inserito la funzione in classe 13. Nell’ambito della procedura avviata sulla base della LPar per l’inserimento nella classe 16 (come i brigadieri della gendarmeria), dal 1. gennaio 2002 il Consiglio di Stato ha proceduto ad una rivalutazione delle professioni infermieristiche, inserendo le infermiere diplomate nella classe massima 15.
Il Tribunale amministrativo ha quindi respinto la domanda di pagamento della differenza di salario, considerando che dopo la rivalutazione, la causa era divenuta priva di oggetto e che per gli arretrati dal 1996 non era stata resa verosimile la discriminazione.
Nell’ambito della valutazione cantonale, le infermiere si vedevano attribuite un numero più elevato di punti rispetto ai gendarmi, ma venivano classificate in classi leggermente inferiori rispetto a quelle dei gendarmi. Il TF ritiene che anche se si possono trovare alcune analogie tra le due professioni, sono minime rispetto alle differenze che le separano. Ritiene inoltre che la perizia prodotta sia di interesse limitato, in quanto si limita ad un confronto infermiere-gendarmi, senza esaminare la classificazione delle infermiere rispetto all’insieme. La discriminazione non era pertanto stata resa verosimile. Ha invece annullato le spese giudiziarie di prima istanza messe a carico delle ricorrenti, in quanto contrarie all’art. 13 cpv. 5 LPar (non vi era stata temerarietà).
cfr. anche DTF 125 I 71 del 18.12.1998, infermiere bernesi
Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)