Art. 4 cpv. 2 terza proposizione Cost.; art. 88,90 cpv. 1 lett. b e 93 cpv. 2 OG; legge sulla parità dei sessi (LPar); uguaglianza di retribuzione; infermiere bernesi – retrocessione della funzione di infermiere/a diplomato/a (e solo di quella) nella classe 15, benché la commissione di valutazione nell’ambito della revisione degli stipendi cantonali avesse proposto l’inserimento nella classe 17
Anche dopo l’entrata in vigore della LPar, le regolamentazioni cantonali generali e astratte sono impugnabili unicamente con ricorso di diritto pubblico. Il ricorso di diritto amministrativo non conosce infatti il controllo generale e astratto di una norma. (consid. 1a)
Tenuto conto dell’art. 6 LPar, anche in ambito di ricorso di diritto pubblico non devono essere poste esigenze eccessive per quanto concerne l’obbligo di allegazione e di motivazione (consid. 1c e 1d).
Contenuto dell’art. 4 cpv. 2 terza proposizione Cost. (consid. 2) ed importanza costituzionale del sistema di valutazione (consid. 3) (ricapitolazione della giurisprudenza).
Lasciato aperto se la discriminazione è stata resa verosimile (consid. 4a).
La posizione chiave sulla base della quale la commissione di valutazione aveva proposto l’inserimento delle infermiere diplomate nella classe 17 risulta particolare rispetto al resto delle infermiere (oncologia; compiti particolarmente esigenti che avrebbe richiesto formazione supplementare) (consid. 4b, c).
P.S.: nel frattempo, con sentenza 29.5.2000, il Tribunale amministrativo del Canton Berna ha respinto un’azione delle infermiere che chiedevano una parificazione del loro salario con quello dei poliziotti.
Cfr. anche DTF 2A.556/2002 del 26.09.2003, infermiere Ginevra
Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)