DTF 125 I 14 dell’8.12.1998 (ricorso di diritto pubblico)

Art. 4 cpv. 2 terza frase Cost.; art. 17 della legge federale sulla parità dei sessi (LPar): uguaglianza di retribuzione – a 19 docenti di scuola dell’infanzia, lavoro manuale ed economia domestica il salario è stato aumentato di due classi in seguito a DTF 117 Ia 262; altre 582 docenti chiedono l’inserimento nelle nuove classi e il pagamento della differenza salariali per gli ultimi 5 anni; il Cantone accoglie la domanda soltanto per il futuro rispettivamente per il periodo dopo la prima sentenza del TF, ricorso accolto

Il diritto ad una rimunerazione non discriminatoria può essere fatto valere anche per pretese passate, entro il termine di prescrizione delle medesime. Restrizione di tale diritto in base al principio della buona fede (gli impiegati che non avrebbero chiesto il versamento prima della sentenza definitiva che ha posto fine all’incertezza circa le loro pretese salariali avrebbero perso ogni diritto)? L’incertezza di diritto viene limitata grazie all’istituto della prescrizione, la consapevolezza soggettiva del debitore non può ulteriormente raccorciare tale termine, né il fatto che il Cantone non ha costituito delle riserve. Il semplice fatto di aspettare a far valere delle pretese non costituisce abuso di diritto. Il solo fatto di aver accettato l’impiego con una retribuzione discriminatoria o di averlo mantenuto senza chiedere il versamento della differenza non costituisce rinuncia al diritto alla parità di salario. Idem per la mancata impugnazione della decisione di nomina. (consid. 3)

Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

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