Art. 8 cpv. 3 Cost; art. 3, 12 cpv. 2, 6, 5 cpv. 1 lit. d Lpar – Avvocata, quadro superiore di una multinazionale, fa valere discriminazione nei confronti del predecessore, dei quadri superiori maschili e del successore, tutti meglio retribuiti. Mancato pagamento di bonus. Mancata promozione.
Discriminazione resa verosimile. Datore di lavoro non riesce a portare la controprova della differenza oggettiva.
Di particolare rilevanza il metodo applicato per definire la differenza dovuta all’attrice (consid. 3.2), descritto nelle premesse, 3c: l’esperto, un professore all’università di Ginevra, analizza da un lato la politica salariale della convenuta e dall’altro fa capo al mercato di riferimento (analisi statistica).
Riassunto della giurisprudenza relativa ai motivi oggettivi atti a giustificare un diverso trattamento (consid. 5).
Una settimana di vacanza in più non giustifica un salario minore del 27 % rispetto al predecessore; un termine di congedo maggiore non giustifica nessuna riduzione dello stipendio in quanto non influisce sulle prestazioni di lavoro; le dimissioni da vari consigli di amministrazione legati al gruppo è avvenuta per evitare i rischi collegati al mandato e la diminuzione dei compiti è stata compensata con un aumento del lavoro negli altri campi di attività. Non è provato che l’interessata, che si muoveva con i mezzi pubblici, non avrebbe rispettato gli orari di lavoro.
Sentenza collegata: DTF 4P.205/2003 del 22.12.2003 (ricorso di diritto pubblico)
Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)