Tribunale cantonale amministrativo, 52.2002.350 del 23.09.2003

Art. 8 cpv. 3 Cost.; art.3 cpv. 1 Lpar; Art. 10 LORD; Art. 40 RLSIE – Condizioni di lavoro, docente di scuola elementare, nomina a metà tempo

Caso ticinese.

Dopo un congedo, la docente ha chiesto di riprendere l’insegnamento postulando una riduzione dell’orario di nomina al 50 %.
Il TA ha ritenuto che, in termini generali, la decisione del municipio di non concedere alla ricorrente la facoltà di esercitare la propria attività di docente a tempo parziale è suscettibile di dar luogo ad una forma di discriminazione indiretta fondata sul sesso nei confronti della docente. I più recenti dati statistici confermano infatti che a tutt’oggi in Svizzera il lavoro a tempo parziale rappresenta una forma di occupazione tipicamente femminile.
Nel caso concreto, è poi stato valutato che il municipio è stato in grado di dimostrare che il diniego del metà tempo è giustificato da ragioni oggettive, che prescindono da qualsiasi considerazione o pregiudizio legati al sesso della dipendente (da un lato motivi di ordine didattico e amministrativo: numero eccessivo di docenti a tempo parziale; dall’altro lato le ragioni invocate dalla ricorrente riconducibili solo marginalmente alla sua condizione di donna in quanto il fatto di doversi occupare di un genitore anziano non può essere considerato un compito riservato per convenzione sociale o per obbligo legale prevalentemente alle persone di sesso femminile).

Pubblicazione della sentenza sul sito del Cantone Ticino (www.sentenze.ti.ch)

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