DTF 4C.57/2002 del 10.09.2002 (ricorso per riforma)

Art. 4 cpv. 2 3a frase Cost., art. 3 LPar; diritto di lavoratrici e lavoratori alla medesima retribuzione per un lavoro di pari valore nei rapporti di lavoro soggetti al diritto privato – giornalista presso il St. Galler Tagblatt – disparità con collega assunto successivamente con salario maggiore.

La differenza di stipendio era stata motivata con una migliore prestazione lavorativa del collega e con una posizione negoziale più forte (mercato del lavoro). Con sentenza 125 III 368 del 14.9.1999, il TF aveva rinviato il caso all’autorità cantonale per accertare queste affermazioni.
Nella nuova decisione cantonale, la differenza viene giustificata anche con delle funzioni supplementari e la maggiore età del collega. Giustificazione non ammessa, già per il solo fatto che nella sentenza precedente lo stesso tribunale cantonale aveva accertato che le funzioni erano equivalenti. Inoltre, la funzione supplementare era motivata dal fatto che il collega lavorava a tempo pieno, l’attrice a tempo parziale. Ora, il criterio del tempo parziale è notoriamente discriminatorio e non è pertanto idoneo a giustificare una disparità di trattamento. Neppure i “motivi sociali” (età) del collega sono atti a giustificare uno stipendio particolarmente elevato.
L’attrice aveva difficoltà con il nuovo sistema computerizzato. Per il periodo prima dell’introduzione di questo sistema, le sue difficoltà con il computer non avevano però portato a dei ritardi o simili. L’attrice aveva compensato le sue difficoltà con una maggiore presenza sul posto di lavoro, senza retribuzione supplementare.
Per il periodo dopo l’introduzione del nuovo sistema, si giustifica una riduzione dello stipendio nella misura in cui, anche dopo un periodo di adattamento e istruzione, la prestazione fosse rimasta inferiore a quella dei colleghi. L’istanza cantonale non ha esaminato in che modo il nuovo sistema è stato introdotto e da quale momento si poteva pretenderne la padronanza anche da parte dell’attrice.
Una differenza di stipendio dovuta a motivi congiunturali deve essere eliminata al più presto, nell’ambito della revisione periodica della struttura salariale dell’azienda, che in un’azienda privata avviene di regola ogni anno. Salvo motivi particolari, lo stipendio dell’attrice doveva pertanto essere adeguato a quello del collega entro un anno di calendario.
Pratica rinviata alla corte cantonale per nuova decisione, con precise indicazioni.

La giornalista aveva inoltrato anche ricorso di diritto pubblico, per arbitrio, respinto (DTF 4P.2002 del 10.9.2002)
Con sentenza 7.4.2003, il tribunale cantonale ha accolto la domanda (BZ.2002.80-K3) (www.gleichstellungsgesetz.ch, St. Gallen Fall 4).

Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

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