Art. 4 cpv. 2 3a frase Cost., art. 3 LPar; diritto di lavoratrici e lavoratori alla medesima retribuzione per un lavoro di pari valore nei rapporti di lavoro soggetti al diritto privato – giornalista presso il St. Galler Tagblatt – disparità con collega assunto successivamente con salario maggiore
Il principio costituzionale sancito dall’art. 4 cpv. 2 3a frase Cost. è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro retti dal diritto privato e può essere fatto valere mediante ricorso per riforma. La LPar concretizza la parità di salario tra i sessi e ha per scopo in particolare di facilitare la realizzazione del diritto alla parità di salario (consid. 2).
Se i criteri per la determinazione dello stipendio sono discriminatori viene esaminato con cognizione piena (questione di diritto); esame delle esigenze minime per l’accertamento della fattispecie (art. 6, 12 LPar); esame degli accertamenti di fatto secondo l’art. 63 cpv. 2 OG) (consid. 3).
Discriminazione resa verosimile – stessi compiti, differenza di stipendio dal 1990 al 1998 del 15-25 %. Al datore di lavoro quindi l’onere di provare che tale differenza si basa unicamente su motivi oggettivi, non discriminatori (consid. 4).
Esame dell’esperienza; esame della qualità e quantità di lavoro (non è sufficiente accertare che la capacità lavorativa maggiore abbia “in qualche modo” influito sul lavoro); il collega, miglior candidata all’epoca della sua assunzione, pretendeva un determinato salario. La situazione congiunturale può giustificare una disparità di salario se proporzionale, corrispondente ad uno scopo aziendale e – in ordine temporale – limitata allo stretto necessario. In casu non è stato rilevato il mercato rilevante, né sono state accertate le condizioni di mercato, né è stato chiarito in che misura si differenziava dalla situazione di mercato al momento dell’assunzione della collega. L’autorità cantonale ha ammesso a torto l’esistenza della prova del contrario (art. 6 LPar) (consid. 5). La pratica è quindi stata rinviata all’autorità cantonale per nuova decisione.
Nel mese di gennaio 2002 il Tribunale Cantonale ha nuovamente respinto l’azione, motivando la decisione con il fatto che durante un determinato periodo il collega avrebbe svolto dei compiti supplementari e che le sue competenze tecniche erano migliori. Questa sentenza è stata impugnata al Tribunale federale, che ha parzialmente accolto il ricorso, rinviando la pratica alla corte cantonale per nuova decisione (v. sotto, DTF 4c.57/2002 del 10.9.2002)
Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)