Art. 4 cpv. 2 terza frase Cost.; legge sulla parità dei sessi; uguaglianza di retribuzione, fisioterapiste solettesi.
In DTF 125 II 385, il Tribunale federale aveva trattato alcuni aspetti, rinviando la pratica alla corte cantonale per nuova decisione. Nella sua seconda decisione, il Tribunale cantonale ha condannato il Cantone Soletta a versare all’attrice lo stipendio della classe 16 (anziché 13). Il TF accoglie il ricorso e accerta che l’inserimento nella classe 15 non è discriminatorio.
Questione a sapere se il lavoro di fisioterapeuta è tipicamente femminile: già trattata nella precedente sentenza. Contestazione tardiva. (consid. 2)
Campo di applicazione e portata di perizie. (consid. 3.1-3.4)
Quando una discriminazione è resa verosimile, l’onere della prova è rovesciato: il datore di lavoro deve provare che le disparità di remunerazione non sono discriminatorie. Più precisamente, gli incombe da un lato l’onere della prova per i fatti sui quali basa la sua politica salariale (questione di fatto), dall’altro lato l’onere di motivare le disparità (questione di diritto). L’onere della prova entra in gioco non già quando i fatti non sono liquidi, ma soltanto quando i fatti non sono accertabili mediante i mezzi di prova a disposizione. (consid. 3.5)
Discussione delle perizie e dei criteri. Viene esaminato se la valutazione di una funzione rispetto ad un criterio è discriminatoria rispetto ai sessi; in che modo eventuali pregiudizi incidono sulle varie funzioni, femminili e maschili. (consid. 5).
Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)