Tribunale cantonale amministrativo, 53.2000.35 del 18.1.2002

Art. 12, 3, 5 LPar; art. 65 Lord 1995 – discriminazione nell’assunzione, rapporto di lavoro pubblico (mancato rinnovo dell’incarico di docente comunale causa gravidanza) – per poter far valere l’indennità fondata sull’art. 5 cpv. 2 LPar occorre ricorrere contro il provvedimento discriminatorio

Se la legge concretamente applicabile permette di ricorrere contro la decisione discriminatoria (rifiuto di un’assunzione), l’illegittimità del provvedimento dal profilo della parità dei sessi deve essere stabilita mediante tempestiva impugnazione dell’atto. Se si lascia trascorrere inutilizzato il termine di ricorso, si perde cioè il diritto all’indennità.

L’indennità fondata sull’art. 5 cpv. 2 LPar può essere chiesta direttamente con il ricorso contro la decisione di mancata assunzione (art. 13 cpv. 2 LPar), oppure in un secondo tempo, mediante petizione, dopo aver stabilito, in via di ricorso, che tale decisione è discriminatoria dal profilo della parità dei sessi.

In Ticino, per salvaguardare il termine di ricorso nei rapporti di lavoro di diritto pubblico, la giurisprudenza cantonale non riteneva sufficiente rivolgersi all’ufficio di conciliazione, ma occorreva presentare, contemporaneamente, ricorso. Con la modifica della LPar del 24.11.2003, in vigore dal 1.2.2004, è invece sufficiente adire l’ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi nel termine di ricorso (di regola 15 giorni) (art. 6 cpv. 2 LalPar); in caso di mancata conciliazione, l’autorità di ricorso deve poi essere adita entro 15 giorni dalla mancata conciliazione (art. 12b LalPar).

Pubblicazione della sentenza sul sito del Cantone Ticino (www.sentenze.ti.ch)
(sentenza ticinese, pubblicata in RDAT No. 69/II-2002)

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