Art. 3, 5 cpv. 2 e 4, 6, 13 cpv. 2 Lpar – guardacaccia – discriminazione nell’assunzione, Canton Friburgo – rinvio all’istanza inferiore per violazione dell’art. 9 Cost.
Fatti
Tra il 2011 e il 2021 la ricorrente si era candidata 6 volte per un posto di guardacaccia alle dipendenze dell’amministrazione cantonale friburghese. Le candidature sono sempre state respinte, con motivazioni che nel tempo variavano. Inizialmente, le veniva detto che non era un posto adatto per una donna poi che lei avesse piuttosto delle conoscenze amministrative o che ci sarebbero state altre candidature più idonee.
Decisione di prima istanza
Si rivolge quindi al Tribunale amministrativo del Canton Friburgo chiedendo un’indennità pari a CHF 13’890.00 corrispondente a due mensilità di salario, compresa quota parte tredicesima per discriminazione nell’assunzione. Con decisione del 24.09.2021, l’istanza cantonale respinge il ricorso.
Ricorre al Tribunale federale. L’Ufficio federale per l’uguaglianza UFU propone di ammettere il ricorso nel senso di accertare violazione del divieto di discriminazione nell’assunzione ai sensi della Lpar.
Decisione del TF
Considerato che non è raggiunta la soglia di CHF 15’000.00 e non trattandosi di una qustione di principio ai sensi dell’art. 85 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale considera non ricevibile il ricorso di diritto amministrativo, ma entra nel merito del ricorso quale ricorso sussidiario in materia costituzionale per violazione dell’art. 9 Cost (arbitrio). (consid. 1)
Nei rapporti di lavoro di diritto pubblico, le persone la cui candidatura non è stata ritenuta possono ricorrere direttamente contro la decisione di rifiuto dell’assunzione, art. 13 cpv. 2 Lpar. (consid. 2.1)
L’alleviamento dell’onere della prova di cui all’art. 6 Lpar non si applica alla discriminazione nell’assunzione, valgono le norme generali (art. 8 CC). (consid. 2.2)
Tuttavia, viste le difficoltà di portare la prova stretta di un motivo soggettivo, ossia il vero motivo del rifiuto, la giurisprudenza sviluppata nell’ambito di disdetta abusiva e di molestie sessuali, si applica anche alla discriminazione nell’assunzione. (consid. 2.3)
Il giudice può pertanto basarsi sulla verosimiglianza preponderante rinunciando alla prova stretta. (consid. 2.4)
Il Tribunale cantonale era giunto alla conclusione che la candidatura della ricorrente non fosse stata respinta perché donna, bensì a causa del suo profilo e della partecipazione ad un gruppo di lavoro incaricato della revisione del regolamento sulla caccia che i guardacaccia avevano preso male. Eppure aveva descritto criticabile l’attitudine della datrice di lavoro, visto che si era limitata a motivare la decisione affermando che vi erano candidature maggiormente idonee, che la candidatura della ricorrente era stata respinta più volte nonostante le sue innegabili qualità e che in corso di procedura la parte convenuta si era persino permessa di formulare degli attacchi personali criticando le competenze relazionali della ricorrente nonostante queste non fossero mai state messe in discussione. La Corte cantonale ha comunque considerato sanata l’assenza di motivazione con la procedura di ricorso. (consid. 3)
Il Tribunale federale rileva come il Tribunale cantonale si era basato unicamente sulle dichiarazioni dei testimoni concernenti la partecipazione della ricorrente al gruppo di lavoro sul nuovo regolamento sulla caccia, peraltro di oltre 3 anni addietro, senza tenere conto delle dichiarazioni che andavano invece nella direzione di non voler donne nel corpo dei guardacaccia. Il fatto che nel 2019 fosse poi stata selezionata una donna – che successivamente aveva rinunciato al posto – non esclude l’esistenza di una discriminazione in base al genere. Non è da escludere che si fosse trattato di un alibi, aspetto che la corte cantonale ha omesso di approfondire. (consid. 4)
La corte cantonale non aveva neppure discusso una perizia del 19.10.2020 che aveva rilevato come ci fosse un certo numero di indizi per una discriminazione nell’assunzione (nessuna donna è mai stata assunta come guardacaccia nel Canton Friburgo, candidatura respinta già 5 volte a favore di uomini nonostante l’ottimo dossier della ricorrente, procedura di reclutamento condotta da soli uomini, solo uomini tra i quadri del servizio, base legale unicamene al maschile, professione tipicamente maschile ecc.). (consid. 4.4)
La causa viene quindi rinviata all’istanza inferiore perché chiarisca i fatti e apprezzi le prove nel rispetto dell’art. 9 Cost. (consid. 4.5)
Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale amministrativo (www.bger.ch)
Questa sentenza è stata presentata da Jean-Philippe Dunand su Le Temps del 9.12.2022: Comment prouver une discrimination à l’embauche